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Come normativamente previsto, le attività di allevamento non sono soggette all’IRAP limitatamente all’attività che rientra nei limiti dell’art. 32 del TUIR, pertanto occorre suddividere la base imponibile IRAP al fine di applicare la giusta aliquota (ovvero l'esenzione).
La determinazione delle "due basi imponibili" è strettamente correlata al numero degli animali allevati, desumibili dal registro di carico e scarico previsto dall’art. 18-bis del D.P.R. n. 600/1972 (scrittura contabile obbligatoria) e dal terreno condotto.
Abbiamo pertanto previsto una procedura che tramite l’inserimento di poche informazioni provvede a calcolare automaticamente:
L'applicativo e le relative istruzioni saranno disponibili nella sezione "contenuti acquistati" alla ricezione del pagamento.