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Data la prossimità della semina della soia, questo articolo si pone come obiettivo quello di fornire una panoramica sulle opportunità della Politica Agricola Europea e Nazionale per i produttori di soia allo scopo di massimizzare la possibilità di percepire quante più tipologie di sostegni pubblici disponibili nel 2024.
Chi coltiva soia, potenzialmente, ha accesso a tutti e cinque i pagamenti diretti della PAC, ma, tra questi, quelli che dipendono dalla volontà dell’agricoltore sono: il pagamento di base, gli eco-schemi e il pagamento accoppiato, in quanto il pagamento ridistributivo è accessibile solamente alle aziende sotto i 50 ettari (per i primi 14 ettari) e il pagamento giovani agricoltori solo a coloro che hanno meno di 41 anni e che si sono insediati negli ultimi cinque anni.
Inoltre, i produttori di soia possono accedere anche al Fondo sovranità.
Il pagamento di base 2023-2027 è erogato sulla base dei titoli all’aiuto, che sono soggetti alla convergenza dal 2023 al 2026, un meccanismo che riduce il sostegno agli agricoltori con titoli elevati (sopra la media nazionale) e incrementa il sostegno agli agricoltori con titoli bassi (sotto la media nazionale). Il pagamento di base è l’unico pagamento ad essere legato ai titoli, mentre gli altri quattro non lo sono.
Il valore dei titoli all’aiuto di ogni agricoltore, per il 2023 fino al 2027, è consultabile nel sito www.sian.it, nella sezione “Consultazione pub. Registro Titoli 2023-2027”, tramite l’inserimento del CUAA aziendale.
Per percepire il pagamento di base è necessario rispettare la condizionalità rafforzata.
La condizionalità consiste nel rispetto di alcune norme specifiche riguardanti l’ambiente, i cambiamenti climatici, la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante e il benessere degli animali. Il concetto della condizionalità esiste già dal 2005 e fa parte dell’architettura verde della PAC. Il rispetto delle norme della condizionalità costituisce la baseline per poter percepire il pagamento di base ed eventualmente accedere ad altre tipologie di pagamento più ambiziose. Questo asset di regole da rispettare si basa sui CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria) e sulle BCAA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali). Con l’avvento del 2023 e l’entrata in vigore della nuova PAC, la condizionalità è diventata “rafforzata”, ovvero ampia il suo insieme di norme e diventa più stringente per gli agricoltori.
Il Piano Strategico per la PAC (PSP) e il Decreto Ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 (Decreto sulla condizionalità) esplicitano le scelte dell’Italia in merito agli impegni di condizionalità, con molte novità rispetto alla PAC precedente; in particolare, ad incidere per la coltura della soia sono, soprattutto, la BCAA 6 (copertura minima del suolo), la BCAA 7 (rotazione delle colture nei seminativi) e la BCAA 8 (obbligo del 4% di aree ed elementi non produttivi), oltre al CGO 8.
Ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti e che non sono conformi ai CGO e al rispetto delle BCAA dei terreni stabilite nel Piano Strategico della PAC, è applicata una sanzione amministrativa che può andare dall’1%, in caso di infrazione non grave e non intenzionale, fino al 15% nei casi di infrazioni più gravi, reiterate ed intenzionali.
Ai fini del calcolo delle percentuali di riduzioni del sostegno, si tiene conto della gravità, portata, durata o reiterazione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata.
Nel caso di rilevazione, a carico dello stesso beneficiario, nel corso dello stesso anno civile di più infrazioni intenzionali, gli effetti di ogni singola infrazione si sommano e la sanzione può arrivare al 100% degli aiuti richiesti.
La BCAA 6 è denominata “Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili”. Si applica alle superfici a seminativo (eccetto serre e tunnel).
Gli obiettivi sono di proteggere i suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica. Pertanto, questa norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).
Il periodo sensibile all’interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi della BCAA 6 è stabilito in funzione dei seguenti elementi:
La protezione del suolo nel periodo autunnale, invernale e primaverile è ritenuta molto importante sia in ambito scientifico che dal punto di vista operativo, quindi sia dagli studiosi che dagli stessi agricoltori; infatti, un terreno nudo, durante il periodo più piovoso dell’anno, provoca erosione del suolo, lisciviazione dell’azoto e riduzione della sostanza organica.
Seppure gli obiettivi siano condivisibili, gli impegni per i coltivatori di soia possono, in alcuni casi, essere particolarmente rilevanti, soprattutto se la soia viene fatta come prima coltura e successiva ad un'altra coltura primaverile-estiva.
La BCAA 6 prescrive la copertura vegetale del suolo per un periodo minimo di 60 giorni consecutivi nel periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell’ordinamento colturale prevalente e della piovosità.
Quindi, ai fini della domanda PAC 2023, il periodo di impegno va dal 15 settembre 2023 al 15 maggio 2024.
Al fine di assicurare che i terreni abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l’obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:
Per inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell’andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.
Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).
In altre parole, la copertura vegetale deve essere presente, può anche essere naturale ed essere presente anche in modo non continuo e/o non omogeneo.
Se si sceglie la copertura vegetale con i residui della coltura precedente, durante i 60 giorni, non è ammessa l’aratura e l’erpicatura, poiché compromettono la copertura vegetale con i residui.
Dati tali impegni, la BCAA 6 genera implicazioni per le aziende che coltivano soia che praticano l’operazione dell’aratura nel periodo da agosto/settembre e che seminano la soia in primavera.
In tal caso, il rispetto della BCAA 6 potrebbe essere espletato tramite una delle seguenti soluzioni:
Le prime due soluzioni potrebbero essere adatte per i terreni sciolti, che consentono l’aratura anche nel periodo autunnale-invernale, ma sono difficilmente attuabili nei terreni pesanti (argillosi), in cui la cover crop è poco gestibile e il rinvio dell’aratura al 16 novembre non è praticabile.
Una soluzione per i terreni pesanti è di arare ad agosto/settembre e poi seminare una cover geliva (es. rafano o senape) che si autodistrugge con i freddi invernali.
Oppure, lavorare l'intera superficie e seminare una cover crop ad interfila 75 cm e non su tutta la superficie; successivamente, in primavera, si lascia la cover disattivata e si semina sulla striscia lavorata. Per questa opzione è necessario utilizzare il satellitare nell’eseguire le due semine (cover e coltura primaverile), per poter deporre il seme esattamente al centro dell’interfila sul terreno lavorato.
La soluzione più semplice è l’assenza di lavorazioni per 60 giorni, lasciando libero il terreno di inerbirsi spontaneamente (anche laddove di fatto cresce solo qualche ciuffo d’erba).
La BCAA 7 è denominata “Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse”. Si applica alle superfici a seminativo in pieno campo, eccetto le colture con protezioni. Per tale motivo, vi rientrano a pieno titolo le superfici investite a soia.
Gli obiettivi della BCAA 7, ossia della rotazione, riguardano la salvaguardia del potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto dei parassiti e delle malattie specializzate.
Pertanto, la BCAA 7 obbliga ad effettuare una rotazione che consiste in un cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all'anno a livello di parcella.
In altre parole, la monosuccessione non rispetta la BCAA 7.
Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.
Inoltre, le seguenti tipologie di aziende o di terreni sono esentate dalla BCAA 7:
Quindi, le aziende certificate bio e certificate SQNPI sono esentate dal rispetto della BCAA 7. Così anche le aziende fino a 10 ettari di seminativi (piccole aziende).
La norma prevede che, ai fini del rispetto della BCAA 7, sono ammesse anche le due colture in un anno, in cui l’ultima coltura del primo anno sia diversa dalla prima del secondo anno. Pertanto, per il rispetto della BCAA 7, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè, rispettino le specifiche disposizioni relative. Ne consegue che la soia in seconda coltura si presta bene all’inserimento in rotazione per il rispetto della BCAA7.
Ad esempio, la rotazione “frumento-soia” che si ripete anche tutti gli anni successivi, rispetta la BCAA 7.
La gestione della coltura secondaria è stata fonte di grande incertezza.
Il Piano Strategico per la PAC, il Decreto Ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 (Decreto sulla condizionalità) e la Circolare AGEA n. 64177 del 30 agosto 2023 (Circolare AGEA sui controlli della condizionalità) dispongono che una coltura secondaria consente di interrompere la successione di colture principali, purché:
Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che, in ogni caso, assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.
Quindi, una cover crop o una coltura intercalare (senza essere portata a frutto) rientra nella definizione di coltura secondaria. Questo chiarimento ministeriale facilita la gestione agricola per le aziende, offrendo più flessibilità nelle pratiche agricole per il rispetto dell’impegno della BCAA 7.
Alcuni esempi di interesse per i coltivatori di soia sono riportati nella Tabella 1.
Tab. 1 – Alcuni esempi di rispetto della BCAA 7
1° anno |
2° anno |
Rispetto BCAA 7 |
Motivazione |
soia |
soia |
no |
stesso genere botanico |
mais |
soia |
si |
cambio di genere botanico |
erba medica |
erba medica |
si |
coltura pluriennale |
soia bio |
soia bio |
si |
esenzione bio |
soia SQNPI |
soia SQNPI |
si |
esenzione SQNPI |
grano-soia>90 gg |
grano-soia>90 gg |
si |
coltura secondaria |
grano-soia>90 gg |
soia |
no |
stesso genere botanico 2°coltura primo anno e coltura 2°anno |
grano-soia <90 gg |
grano-soia <90 gg |
no |
coltura secondaria di durata non adeguata |
Nella passata Campagna, quella dell’anno 2023, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 e il Decreto Ministeriale n. 362512 del 23 agosto 2022 avevano previsto una deroga all'applicazione della BCAA 7 e 8. Pertanto, per l’anno di domanda 2023, non è stato applicato l’obbligo della rotazione sui seminativi (BCAA 7) e quindi è stato possibile per i coltivatori di soia praticare anche la monosuccessione della coltura sulla stessa parcella.
Tuttavia, i beneficiari che hanno aderito nel 2023 all’Eco-schema 4 e agli impegni agro-climatico-ambientali rispetto ai quali la BCAA 7 risulti pertinente, non hanno potuto usufruire della deroga; quindi, sono obbligati alla rotazione nel 2024.
In altre parole, nel 2024, chi ha seminato soia è obbligato a cambiare coltura. Tali soggetti sono solo i beneficiari dell’Eco-schema 4 e degli impegni agro-climatico-ambientali pertinenti.
Quindi, ai fini della BCAA 7, occorre distinguere tra due tipologie di agricoltori (Tab. 2):
Tab. 2 – Casi ed esempi di applicazione della BCAA 7 a seguito della deroga
CASI |
ANNO ZERO |
ANNO DI ROTAZIONE |
RISPETTO BCAA 7 |
|
SI |
NO |
|||
2023 con Eco-4 |
2023 |
2024 |
Soia (2023) Sorgo (2024) |
Soia (2023) Soia (2024) |
2023 senza Eco-4 |
2024 |
2025 |
Soia (2023) Soia (2024) Sorgo (2025) |
Soia (2023) Soia (2024) Soia (2025) |
La Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2024, che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, prevede la modifica della BCAA7.
La Commissione, infatti, in tale documento, propone di mantenere la rotazione, ma autorizza gli Stati membri ad aggiungere la possibilità di soddisfare tale requisito mediante la diversificazione delle colture (come nel vecchio greening). Infatti, secondo quanto descritto dalla Commissione, anche tale tecnica contribuisce a preservare il potenziale del suolo, garantendo la diversità delle colture nell'arco di un anno e promuovendo quindi indirettamente la rotazione delle colture da un anno all'altro. Pertanto, se tale proposta verrà approvata e l’Italia consentirà la diversificazione come impegno alternativo alla rotazione colturale, tale flessibilità consentirà agli agricoltori di rispettare tale condizione in un modo più compatibile con la realtà agricola.
La BCAA 8 prevede tre impegni:
Il primo impegno “percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi” è certamente quello più rilevante ed impattante per coloro che coltivano la soia e per tutti i seminativi in genere.
L’obiettivo della BCAA 8 impegno A è la tutela della biodiversità e la conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori.
La norma stabilisce la destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali (Tab. 3):
La percentuale del 4% a superfici ed elementi non produttivi può essere raggiunta con superfici non produttive permanenti, presenti in azienda, che tra l’altro sono superfici ammissibili al pagamento di base. Ad esempio, un margine di campo, una siepe o un boschetto sono superfici ammissibili al pagamento di base.
Infatti, il Decreto Ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 (art. 3, par. 1, lett. f) include negli “ettari ammissibili” anche le superfici soggette alla BCAA 8, misurate adottando i coefficienti di ponderazione (Allegato IV del Decreto Ministeriale, riportato in Tabella 4).
Qualora l’agricoltore non possieda superfici ed elementi non produttivi, deve lasciare una parte dei terreni a riposo. L’agricoltore, per raggiungere il 4%, può anche utilizzare una combinazione di superfici con elementi non produttivi permanenti e di terreni a riposo.
Secondo quanto previsto dal Piano Strategico per la PAC (PSP) e dal Decreto Ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 (Decreto sulla condizionalità), gli elementi non produttivi permanenti sono: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (Tab. 3). Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.
Gli elementi non produttivi permanenti sono molto diversi tra di loro, sia per unità di misura (ad esempio le siepi si misurano in metri lineari) sia per valore ecologico (ad esempio il valore ecologico di un ettaro di fascia inerbita è superiore a quello di ettaro di terreno a riposo).
Per tener conto delle caratteristiche dei tipi di superfici ed elementi non produttivi, nonché per facilitarne la misurazione, gli Stati membri si avvalgono dei coefficienti di ponderazione che figurano nell'Allegato IV del Decreto Ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 (Tab. 4).
Un coefficiente di ponderazione è finalizzato a trasformare la misurazione delle superfici ed elementi non produttivi in ettari, tenendo conto anche del loro valore ecologico.
Ad esempio, il fattore di ponderazione dei terreni a riposo è pari a 1, quindi 2 ettari di terreno a riposo corrispondono a 2 ettari di superficie ammissibile. Il fattore di ponderazione dei fossati è pari a 2, quindi 1.000 m² di fossato largo 5 metri, corrispondono a 10.000 m² di superficie ammissibile.
Di conseguenza, gli agricoltori devono rilevare le superfici e gli elementi non produttivi presenti nella propria azienda (siepi, stagni, fossati, fasce tampone, terreni a riposo, ecc.) per poi trasformarli in ettari ammissibili, utilizzando i fattori di ponderazione.
Tab. 3 - Superfici ed elementi non produttivi, utilizzabili ai fini della BCAA 8
Superfici ed elementi non produttivi |
Descrizione |
|
Terreni a riposo |
seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda. |
|
Fasce tampone e fasce inerbite |
fasce tampone lungo i corsi d’acqua (BCAA 4) |
(ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti. |
fasce inerbite (BCAA 5) |
(ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media. |
|
Elementi non produttivi permanenti |
stagni |
si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale. |
boschetti |
si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq. |
|
fasce alberate e alberi isolati |
sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri. |
|
siepi |
si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno. |
|
filari |
si intendono una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati. |
|
muretti a secco |
si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri. |
|
terrazzamenti |
si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri |
|
sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche |
si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri. |
|
fossati o canali artificiali |
si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d’acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento. |
|
margini dei campi |
si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola. |
|
alberi monumentali |
sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale. |
Fonte: elaborazione su Decreto Ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023.
Tab. 4 – Coefficienti di ponderazione delle superfici ed elementi non produttivi
Elementi protetti |
Limiti dimensionali |
Fattore di ponderazione |
Fasce tampone |
Larghezza minima 5 m |
1,5 |
Fossati |
Larghezza massima 10 m |
2 |
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle |
Larghezza compresa tra 2 e 20 m |
1,5 |
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari |
Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura >20% |
2 |
Terreni lasciati a riposo |
Dal 1° gennaio al 30 giugno |
1 |
Alberi isolati / Alberi monumentali |
Diametro min. chioma 4 m |
1,5 |
Fascia inerbita |
Larghezza min. 5 m |
1,5 |
Sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche |
Larghezza massima tot. 10 m |
2 |
Boschetti nel campo |
Superficie massima 0,3 ha |
1,5 |
Piccoli stagni |
Superficie ≤ 3000 m2 |
1,5 |
Muretti |
Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m |
1 |
Terrazze |
Altezza minima 0,5 m |
1 |
Fonte: Allegato IV del Decreto Ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022.
Le seguenti tipologie di aziende o di terreni sono esentate dalla BCAA 8:
Quindi, le aziende fino a 10 ettari di seminativi (piccole aziende) sono esentate dal rispetto della BCAA 8. Le superfici certificate biologiche e quelle certificate SQNPI devono rispettare la BCAA 8, ovvero non sono esentate dalla BCAA 8, mentre sono esentate dalla BCAA 7.
Per il 2023, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 e il Decreto Ministeriale n. 362512 del 23 agosto 2022 avevano previsto una deroga all'applicazione delle norme relative alle BCAA 7 e 8. Pertanto, per l’anno di domanda 2023, non si è applicato l’obbligo del 4% di aree ed elementi non produttivi (BCAA 8) e quindi è stata consentita la coltivazione di tutti i seminativi.
Per il 2024, il Decreto Ministeriale n. 96279 del 27 febbraio 2024 deroga l’impegno a) della BCAA 8 - percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.
Tale deroga non è come quella del 2023 che prevedeva il non rispetto della norma. Questa nuova deroga, valida solo per il 2024, permette agli agricoltori di soddisfare il primo requisito della BCAA8, destinando una percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi a livello di azienda agricola secondo tre possibili utilizzazioni:
È importante sottolineare che le colture intercalari e le colture azotofissatrici devono essere coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari. Per le colture intercalari e le colture azotofissatrici il fattore di ponderazione da utilizzare per il raggiungimento del 4% è 1.
Per gli agricoltori che adottano la deroga alla BCAA 8, bisogna tener conto che possono percepire i pagamenti per gli eco-schemi, per gli interventi agro-climatico-ambientali e per altri impegni in materia di gestione, solo nei casi in cui gli impegni da adottare vadano oltre il requisito modificato della norma BCAA 8. Mentre, per gli agricoltori che non adottano la deroga alla BCAA 8, i relativi pagamenti per i regimi ecologici, per gli interventi agro-climatico-ambientali e per altri impegni in materia di gestione non subiranno alcuna variazione.
Tabella 5 - Elenco “non esaustivo” delle specie azotofissatrici
Arachide (Arachis hypogaea L.) |
Lenticchia (Lens culinaris Medik.) |
Cece (Cicer arietinum L.) |
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,) |
Cicerchia (Lathyrus sativus L.) |
Lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) |
Erba medica e Luppolina (Medicago sp) |
Lupino (Lupinus sp.) |
Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) |
Moco (Lathyrus cicera L.) |
Fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.) |
Pisello (Pisum sativum L.) |
Fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.) |
Sulla (Hedysarum coronarium L.) |
Fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) |
Trifogli (Trifolium sp.) |
Fava, favino e favetta (Vicia faba L.) |
Soia (Glycine max L.) |
Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) |
Veccia (Vicia sativa L.) |
Ginestrino (Lotus corniculatus L.) |
Veccia villosa (Vicia villosa Roth) |
La Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2024, che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, propone la modifica della BCAA 8.
La Commissione, in tale documento, propone di eliminare dalla norma BCAA 8 l’impegno a), ovvero l'obbligo di destinare una percentuale minima dei seminativi a superfici (terreni lasciati a riposo) o elementi (siepi, alberi, ecc.) non produttivi, mantenendo allo stesso tempo la protezione degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti.
Come tutti i seminativi, anche le superfici investite a soia possono accedere all’Eco-schema 4. Tale strumento si identifica come un sostegno a favore del clima e dell’ambiente al quale gli agricoltori posso accedere solo se assumono volontariamente impegni posizionati ad un livello ambientale superiore rispetto a quello della condizionalità rafforzata.
L’Eco-schema 4 definisce impegni annuali e biennali e si applica alle superfici nazionali a seminativo in avvicendamento - colture principali e di secondo raccolto. Gli impegni che un coltivatore di soia deve rispettare per accedere al pagamento dell’Eco-schema 4, oltre a quelli della condizionalità (BCAA 7, BCAA 6 e BCAA 8) sono (Tab.6):
Tab. 6 – Eco-schema 4 – Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
IMPEGNI |
IM01 |
Assicurare l’avvicendamento almeno biennale (inserito nel piano di coltivazione) sulla medesima superficie, inserendo nel ciclo di rotazione, almeno una coltura miglioratrice proteica, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. |
IM02 |
Nelle colture leguminose e foraggere, non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell’anno. Nelle colture da rinnovo, è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica (solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria). |
|
IM03 |
Interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento (es. le stoppie). Fatta eccezione per le aziende zootecniche ovvero con capi in BDN (bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli). Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell’impegno di interrare i residui. |
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SPECIFICHE |
• Ai fini del controllo del rispetto dell’avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 15 maggio al 30 novembre dell’anno di domanda. • L’ecoschema 4 si applica alle colture principali e di secondo raccolto e deve essere attuato comunque su almeno due anni. • Impegno 01: nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l’impegno è assolto ipso facto se attuato comunque su almeno due anni. • Le colture di copertura non sono considerate ai fini del rispetto dell’impegno IM01. • Rientrano nell’avvicendamento anche i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi. |
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PLAFOND |
162,66 milioni di euro |
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PAGAMENTO PREVISTO da PSP |
110 euro/ha |
Il primo impegno, “avvicendamento almeno biennale”, consiste nella presenza, sulla medesima superficie, di colture leguminose o di colture da rinnovo inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica (sono colture miglioratrici le leguminose), o almeno una coltura da rinnovo. L’elenco delle colture da rinnovo è riportato nell’Allegato VIII del Decreto Ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 e aggiornato con il Decreto Ministeriale n.185145 del 30 marzo 2023.
Al fine di comprendere l’impegno IM01, ovvero la gestione dell’avvicendamento dell’Eco-schema 4, viene riportata in Tabella 7 la suddivisione delle colture ai fini dell’avvicendamento. Nella Tabella tali colture sono state suddivise in tre gruppi:
Le colture del primo gruppo sono le colture miglioratrici (tra cui la soia) che non possono succedere a loro stesse, ma soltanto avvicendarsi fra di loro (rispetto della BCAA 7, ovvero il cambio di genere botanico), oppure avvicendarsi ad una delle specie degli altri due gruppi di colture, che sono le colture pluriennali, le foraggere e i terreni a riposo e le altre colture “depauperanti”.
La destinazione a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo deve essere assicurata sulla medesima superficie per un periodo minimo pari alla durata dell’impegno all’avvicendamento assolto ipso facto, ovvero per 2 anni. Altrimenti, sono considerate come le altre colture “depauperanti” che non possono mai succedere a loro stesse, ma devono essere sempre avvicendate con una coltura miglioratrice.
Tab. 7 – La classificazione delle colture ai fini dell’Eco-schema 4
Classificazione |
Colture |
Ammissibilità ad Eco 4 |
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Colture proteiche o da rinnovo |
Leguminose |
Leguminose da granella |
favino, fava, lenticchia, cece, pisello, lupino, ecc. |
POSSONO succedere a sé stesse |
Leguminose foraggere |
erba medica, trifoglio, sulla, lupinella, ecc. |
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Colture da rinnovo |
mais, soia, girasole, pomodoro, patata, sorgo da granella, carciofo, barbabietola da zucchero, melone, colza, tabacco, cipolla, cocomero, aglio, canapa, lino, arachide, ravizzone, carota, peperone, melanzana, pisello, fagiolo |
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Colture pluriennali, foraggere e terreni a riposo |
Colture pluriennali |
Devono succedere a sé stesse |
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Foraggere |
loietto, festuca, erba mazzolina, ecc. |
Devono succedere a sé stesse |
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Terreni a riposo |
Devono succedere a sé stesse |
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Altre colture |
Cereali a paglia |
grano tenero, grano duro, orzo, avena, miglio, segale, farro, ecc.. |
NON POSSONO succedere a sé stesse |
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Ortive |
finocchio, lattuga, spinacio, zucca, zucchino, ecc. |
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Altre colture |
L’avvicendamento deve essere attuato comunque per almeno due anni. Ai fini del controllo del rispetto dell’avvicendamento, si considerano le colture presenti in campo a partire dal 15 maggio al 30 novembre dell’anno di domanda.
Come per la BCAA 7, l’avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie. Per essere tale, una coltura secondaria deve avere le caratteristiche descritte nell’ambito della BCAA 7. Questo implica che le aziende che utilizzano soia in secondo raccolto e la tengono in campo per più di 90 giorni, possono richiedere sempre l’Eco-schema 4.
Alcuni esempi di avvicendamento biennale chiariscono l’ammissibilità all’Eco-schema 4 (Tab. 8).
Tab. 8 – Avvicendamento biennale nell’Eco-schema 4: alcuni esempi
Avvicendamento biennale |
Accesso Eco-4 |
Mais – Soia |
Si |
Soia– Soia |
No |
Soia – foraggere |
Si |
Soia – riposo |
Si |
Grano-Soia – Grano-Soia |
Si |
Triticale - Soia – Soia |
No |
L’impegno IM02 prevede alcune limitazioni all’uso dei prodotti fitosanitari (Tab. 5).
Più precisamente:
La soia, nonostante sia una leguminosa, è stata inerita nell’elenco delle colture da rinnovo riportato nell’Allegato VIII del Decreto Ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 e aggiornato con il Decreto Ministeriale n.185145 del 30 marzo 2023. Pertanto, tale coltura è considerata una coltura da rinnovo per l’Eco-schema 4 e non leguminosa, per cui è possibile l’utilizzo di prodotti fitosanitari esclusivamente tramite l’uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o produzione biologica (solo in riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria).
Questo significa che un’azienda che coltiva soia e che richiede l’Eco-schema 4, qualora volesse utilizzare prodotti fitosanitari, non deve richiedere la certificazione SQNPI o BIO, ma è sufficiente che sulle particelle investite a soia:
Infine, l’ultimo impegno IM03 prevede che, fatta eccezione per le aziende zootecniche o quelle che adottano tecniche di agricoltura conservativa, è necessario interrare i residui di tutte le colture in avvicendamento, quindi anche quelli della soia.
L’interramento dei residui appare incompatibile con l’agricoltura conservativa, che, tuttavia, persegue importanti finalità ambientali. A tal fine, il Decreto Ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 stabilisce che le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell’impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo/No Tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum Tillage (MT) o la Lavorazione a bande / Strip Tillage.
L’adesione all’Eco-schema 4 prevede, dalle stime riportate all’interno del PSP, un pagamento di 110 €/ha, con maggiorazioni (+20%) nelle ZVN e nelle zone Natura 2000, che genera un importo di 132 €/ha.
Tuttavia, occorre considerare che gli importi unitari effettivi che vengono erogati, per ciascun anno di domanda, sono determinati da AGEA in relazione al numero di domande e dal numero degli ettari ammissibili al sostegno nell’anno considerato, nel rispetto degli importi previsti dal massimale concesso all’eco-schema.
Per tale ragione, se le domande o gli ettari ammissibili al sostegno nell’anno di domanda fossero maggiori rispetto alle disponibilità del plafond, il sostegno si riproporzionerebbe in base alle risorse massime disponibili.
Per tale ragione, il rischio per il 2024 è che accada quanto già successo nella precedente Campagna, quando gli ettari ammissibili inseriti nelle domande sono risultati superiori a quelli coperti dal plafond, conseguentemente il sostegno inizialmente riportato (110 €/ha) fu riproporzionato in base alle risorse massime disponibili, comportando un pagamento di circa 49 €/ha.
Il pagamento viene concesso come pagamento annuale compensativo al pagamento di base, quindi, per accedere all’eco-schema, l’agricoltore non deve necessariamente possedere i titoli su tutta la superficie oggetto di impegno.
Nell’annata 2023, i coltivatori di soia hanno già potuto toccare con mano i cambiamenti apportati dalla nuova programmazione al sostegno accoppiato per la soia. Infatti, se nella programmazione 2015-2022 il sostegno era molto più esiguo e riservato solamente agli agricoltori del Nord Italia, nella PAC 2023-2027, la situazione è cambiata radicalmente.
Gli importi per la soia sono aumentati notevolmente e il sostegno è destinato a tutto il territorio nazionale, anche se evidentemente le Regioni del Nord Italia sono le più vocate alla coltivazione della soia.
Le motivazioni di questo rilevante sostegno al settore della soia sono ben descritte nel Piano Strategico per la PAC: “Trattandosi di una coltura azotofissatrice, la soia non necessita di apporto di concimi azotati e pertanto riduce la pressione inquinante sulle acque”.
Il premio viene concesso per ettaro ammissibile seminato a soia e coltivato secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli. Il pagamento dalle stime riportate all’interno del PSP è di 136 €/ha.
Tuttavia, come per tutti i pagamenti del sostegno accoppiato, occorre considerare che gli importi unitari effettivi che vengono erogati, per ciascun anno di domanda, sono determinati da AGEA in relazione al numero di domande e al numero di ettari ammissibili al sostegno nell’anno considerato, nel rispetto degli importi previsti dal massimale concesso all’eco-schema.
Per tale ragione, se le domande o gli ettari ammissibili al sostegno nell’anno di domanda fossero maggiori rispetto alle disponibilità del plafond, il sostegno si riproporzionerebbe in base alle risorse massime disponibili.
Per il 2024 è probabile che accada quanto successo nel 2023, ovvero che le domande e gli ettari ammissibili connessi al sostegno nell’anno di domanda 2023 non rispecchino del tutto le stime e, di conseguenza, il sostegno possa diminuire leggermente. Per il 2023 il sostegno è stato erogato a 106,80 €/ha.
La novità più rilevante, per quanto riguarda questa tipologia di pagamento, è che per le prossime semine del 2024 l’agricoltore che chiederà il sostegno accoppiato dovrà utilizzare semente certificata. Con il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2023 n. 525680, sono stati definiti i quantitativi minimi di seme certificato che devono essere impiegati dagli agricoltori per ricevere il sostegno accoppiato. Con i successivi Decreti Direttoriali del 27 dicembre 2023 n. 70374 e del 29 gennaio n. 43024, sono state apportate ulteriori modifiche ai quantitativi minimi di seme.
Per la soia sono previsti 70 kg/ha per la prima coltura e 100 kg/ha per la soia in seconda coltura.
Pertanto, per il 2024, è necessario acquisire la documentazione comprovante che la semina sia avvenuta con seme certificato. La prova dell’utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza, nei documenti fiscali, delle seguenti informazioni minime:
I documenti devono essere allegati alla domanda e solamente in assenza di una delle già menzionate informazioni (su fattura di acquisto o DDT di trasporto) vi è l’obbligo di allegare i cartellini varietali.
Per la soia, oltre alle risorse definite dalla PAC, c’è anche la possibilità di accedere, per la Campagna 2024, alle risorse concesse dalla Politica Agricola Nazionale (PAN) tramite il Fondo per la sovranità alimentare. Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 le somme destinate a tale Fondo sono pari a 25 milioni di euro per ogni anno.
Possono beneficiare degli aiuti derivanti dal Fondo, oltre ai soggetti che rientrano nelle filiere delle proteine vegetali (legumi e soia), anche quelli del mais, del frumento tenero, dell’orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ che hanno sottoscritto, entro il termine della scadenza della domanda di contributo, contratti di filiera di durata almeno triennale.
Nello specifico, le risorse messe a disposizione sono:
Per la Campagna 2024 è concesso un aiuto per ogni ettaro coltivato ed oggetto del contratto pari a:
Possono accedere all’aiuto le imprese agricole che:
Le imprese agricole richiedenti devono aderire ad un impegno di coltivazione di durata annuale e incrementale rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell’aiuto, risultante dai piani di coltivazione grafici utilizzati per la domanda unica presentata nei tre anni antecedenti (2022, 2023, 2024) a quello di riferimento dell’impegno stesso (2024).
L’impegno di coltivazione riferito all’anno N, quindi, va commisurato alla media delle superfici dichiarate e rilevate nei termini predetti relativamente agli anni N-1, N-2 ed N-3, quello riferito all’anno N+1, parimenti, agli anni N, N-1 ed N-2 e così via. L’impegno di coltivazione deve essere desumibile dal contratto di filiera.
Tabella 9 – Risorse e condizioni di ammissibilità al Fondo di sovranità alimentare
Filiera |
Risorse (milioni di euro) |
Pagamento |
Condizioni di ammissibilità |
Mais |
8 |
400 euro/ettaro |
L’impegno di coltivazione annuale desunto dal contratto deve essere incrementale rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell’aiuto risultante dai piani di coltivazione grafici utilizzati per la domanda unica, presentata negli ultimi tre anni antecedenti. |
Proteine vegetali (legumi e soia): |
5 |
250 euro/ettaro |
|
Frumento tenero |
4 |
300 euro/ettaro |
|
Orzo |
3 |
200 euro/ettaro |
|
Carni bovine collegate alla linea «vaccavitello» e delle carni bovine SQNZ |
5 |
100 euro per ogni capo |
Alle imprese di allevamento di bovini che si impegnano,attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini di razze da carne o a duplice attitudine dalla nascita fino all’età di almeno di 8 mesi nel rispetto della linea «vacca-vitello», |
40 euro per ogni capo |
Alle imprese di allevamento di bovini che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini dalla nascita fino all’età di almeno di sei mesi secondo un disciplinare riconosciuto nell’ambito del Sistema di qualità nazionale zootecnia |
L’aiuto ad ettaro spettante a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero e orzo, nel limite di 50 ettari complessivi per l’insieme delle coltivazioni. Non sono ammesse le colture destinate a insilato, alla produzione di seme e produzione energetica.
L’aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell’importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis».
Fermo restando il massimale degli aiuti determinati, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il numero di capi bovini allevati.