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Fabbricati agricoli, nessuna certezza sulla ruralità

 

Con la sentenza n. 1751/30/15 del 5 ottobre 2015 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha stabilito che ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità non è necessario che il fabbricato sia accatastato in D/10 (oppure provvisto dell'annotazione della ruralità), ma è sufficiente che rispetti i requisiti della strumentalità all'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. (art. 9, comma 3 bis D.l. 557/93).

Quella dei Giudici Toscani è indubbiamente una sentenza d'effetto, poiché torna a ribadire principi sacrosanti, ma, purtroppo, obsoleti, poiché ampiamente superati dalla normativa attuale.

Si ricorda, infatti, che dopo anni di asprissimi contrasti giurisprudenziali e una evoluzione normativa a dir poco sofferta, la Corte di Cassazione, il Legislatore e persino la Corte Costituzionale sono finalmente riusciti a definire dei principi condivisi per l'attribuzione della qualifica della ruralità ai fabbricati, mettendo di fatto fine a tutto il contenzioso in materia.

In sostanza è necessario che vengano rispettati entrambi i seguenti presupposti:

·   il fabbricato deve rispettare i requisiti di cui all'art. 9, comma 3 bis (strumentali) o 3 (abitativi) di cui al D.l. 557/93.

·   il fabbricato deve essere accatastato nella categoria D/10 (strumentale) o A/6 (abitativo) o riportare nelle risultanze catastale la postilla della ruralità. 

Non solo, a seguito della ormai nota e ampiamente criticata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18565/2009 chi intende eccepire il mancato rispetto (Comuni) o la sussistenza (contribuente) dei requisiti di cui all'art. 9, comma 3 e 3 bis del D.L 557/93 (effettiva destinazione all'esercizio delle attività agricole) dovrà impugnare direttamente il classamento catastale avanti la Commissione Tributaria.

In sostanza, se un contribuente nell'anno 2014 ha accatastato un fabbricato in D/10, ma la ruralità gli è stata negata dall'Agenzia del Territorio, dovrà impugnare immediatamente il diniego avanti al Giudice Tributario per non perdere i requisiti e le conseguenti agevolazioni fiscali (ad esempio esenzione IMU).

Infatti, se si dovesse verificare quest'ultima ipotesi, il contribuente raggiunto da un avviso di accertamento IMU, sarebbe impossibilitato a provare la strumentalità del fabbricato avanti alla Commissione, poiché, come sopra detto, tale valutazione può essere effettuata solo in sede di impugnazione del classamento catastale.

Orbene, alla luce dei principi sopra espressi che, lo si ribadisce, sono ormai consolidati, la sentenza dei Giudici Toscani appare a dir poco discutibile. Non solo, sebbene nel caso di specie siano state respinte le pretese del Comune, l'orientamento ivi espresso potrebbe produrre conseguenze ampiamente negative per i contribuenti.

Non bisogna dimenticare, infatti, che a seguito dell'introduzione del D.l. 70/2011 la quasi totalità dei contribuenti ha accatastato regolarmente i fabbricati rurali per mezzo della presentazione delle relative domande per il riconoscimento della ruralità (le domande presentate fino ad ottobre 2012 producevano i propri effetti retroattivamente per i cinque anni antecedenti). 

L'accatastamento in D/10 o l'inserimento della postilla, rappresentano una vera e propria tutela per il contribuente, poiché finché persiste tale classamento i Comuni non potranno emettere avvisi di accertamento IMU contestando, ad esempio, la destinazione agricola del bene (l'unica strada per contestare la ruralità di un immobile D/10 e la conseguente imposizione IMU, è l'impugnazione della categoria catastale).

La CTR Toscana sovverte questo principio, entra nel merito del rispetto dei requisiti di cui all'art. 9 del D.l. 557/93 in un contenzioso IMU e rilega l'accatastamento a mero requisito formale non necessario per la declaratoria di ruralità.

Se questo principio trovasse seguito, i Comuni potrebbero emettere gli avvisi di accertamento IMU nei confronti dei fabbricati D/10, per poi provare in Commissione il mancato rispetto della strumentalità dell'immobile all'esercizio delle attività agricole di cui al 2135 c.c., con la conseguente riapertura di tutto il contenzioso sui rurali, fortunatamente ormai estinto (è indubbiamente più semplice per un Comune emettere un avviso di accertamento piuttosto che impugnare un classamento).

Del resto, se quanto sostenuto dalla CTR consente al contribuente di ottenere la ruralità e la conseguente esenzione IMU per un D/8 sulla base del principio della prevalenza della destinazione del bene sull'accatastamento, non si comprende cosa dovrebbe impedire ai Comuni di emettere avvisi di accertamento IMU nei confronti dei D/10, invocando la mancata destinazione agricola del bene.

 



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