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Jobs Act, approvati i decreti attuativi

 

Ieri, 20 febbraio 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato i due decreti attuativi in materia di: Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e Riordino degli ammortizzatori sociali.

In attesa della definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che avverrà presumibilmente nei prossimi giorni, il Governo ha dato il via libera a due nuove disposizioni che intervengono in maniera profonda nell’apparato legislativo del Lavoro.

Il Decreto sul Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti). Per le imprese ci saranno regole certe in entrata ed in uscita che dovrebbero ridurre la paura di assunzioni con contratto a tempo indeterminato. In entrata sono già in vigore (01.01.2015 – 31.12.2015) le disposizioni previste dalla Legge di Stabilità che prevede un esonero totale dei contributi a carico delle aziende per una durata massima di 36 mesi. In uscita, il Decreto approvato ieri, prevede l’eliminazione della reintegra in tutti i casi di licenziamenti ad esclusione di quelli nulli o discriminatori, oltre ad indennizzi certi che vanno da un minimo di 4 mensilità ad un massimo di 24 per le aziende con più di 15 dipendenti (5 per le aziende agricole con lavoratori assunti con qualifica di OTI) e da 2 a 6 mensilità per le piccole imprese. Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali. Le somme erogate a titolo di risarcimento al lavoratore licenziato, saranno esenti da imposte e contributi.

In materia di riordino degli ammortizzatori sociali, viene introdotta la Naspi, Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego. Sarà in vigore per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. Il calcolo dell’indennizzo sarà effettuato sulla base retributiva degli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33.

Più lunga la durata della prestazione rispetto alle attuali previsioni. Infatti l’indennizzo sarà erogato a condizione che il lavoratore disoccupato partecipi ad iniziative di attivazione o riqualificazione professionale ed avrà durata pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. Introdotti anche: Asdi e Dis-Col. L’ Assegno di disoccupazione, in via sperimentale per l’anno 2015, verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell’assegno, che sarà pari al 75% dell’indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito. La Disoccupazione per i collaboratori sarà prevista per gli Iscritti alla gestione separata dell’Inps, come ad esempio i co.co.co. che perdono il lavoro. Per poterne usufruire sarà necessario avere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento. L’importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

In via preliminare sono stati approvati i Decreti su: riordino delle tipologie contrattuali, revisione della disciplina delle mansioni e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il Contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.), a partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere più attivati, quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza. A partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Lo stesso varrà per le partite IVA ed i co.co.co., mentre restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. Saranno superati anche le Associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro ed il job sharing. Il lavoro accessorio (voucher), sarà portato dagli attuali 2.000 (5.000 € per l’agricoltura), ai 7.000 €.

In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). Viene altresì prevista la possibilità di sottoscrivere accordi individuali “in sede protetta” (es.: Direzione Territoriale del Lavoro), tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione.

Infine il Governo è intervenuto sul congedo obbligatorio di maternità, con l’obiettivo di renderlo più flessibile soprattutto nei casi come quello del parto prematuro o di ricovero del neonato. Nel primo caso i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi. Nel secondo caso si prevede la possibilità di usufruire di una sospensione del congedo di maternità, a fronte di idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre. Viene poi esteso dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12 il congedo parentale (Astensione Facoltativa) ed il periodo parzialmente retribuito (30% della retribuzione) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni.

 

 



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