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I mutui agrari rappresentano uno dei più importanti strumenti di accesso al credito del mondo agricolo: si tratta di uno strumento storico, ma che tuttora ha ampia diffusione tra gli agricoltori.
Da tempo, gli operatori del settore agricolo si interrogavano circa la possibilità di portare in detrazione i relativi interessi passivi corrisposti nell’ambito del contratto di mutuo. In particolare, ci si chiedeva se la regola stabilita dal TUIR potesse essere applicabile a tutte le tipologie di mutuo o se, al contrario, ciò valesse solo per alcune tipologie di contratti o terreni.
Sulla base di quanto precisato nella circolare 7/E/2018 del 27 aprile, qualche giorno fa l’Agenzia ha fornito un’interessante posizione sul punto.
La norma di riferimento in materia di detraibilità degli interessi passivi è l’art. 15, comma 1, lett. a) del TUIR, in base al quale spetta una detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nel limite dei redditi dei terreni dichiarati.
In linea generale, la detrazione spetta a prescindere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo e non rileva nemmeno che esso sia garantito in maniera particolare, tramite pegno o ipoteca.
La detrazione può essere utilizzata solamente dal soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario, purché i soggetti finanziatori siano residenti in uno Stato membro UE o possiedano una stabile organizzazione in Italia.
In merito alla questione, qualche giorno fa si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad uno specifico quesito sul tema.
L’Ufficio ha evidenziato che la detrazione spetta per tutti i mutui o prestiti sia di esercizio che necessari per il miglioramento a breve, medio e lungo termine previsti dalla legge per l’ordinamento del reddito agrario.
Pertanto la detrazione degli interessi passivi spetta in ogni caso, nel rispetto della disciplina sopra richiamata, senza limitazioni anche relativamente alla tipologia di terreno.
Come detto, l’importo massimo ammesso in detrazione non può essere superiore alla somma dei redditi dominicali e agrari dichiarati, tenendo conto delle rispettive rivalutazioni dell’80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario; nonché dell’ulteriore rivalutazione del 30% prevista dalla L. 228/2012 (art. 1, comma 512), la quale non si applica ai terreni posseduti e condotti da soggetti CD o IAP.
Va evidenziato anche che le istruzioni al modello Redditi Persone Fisiche individuano come rilevanti anche i redditi dei terreni derivanti dal quadro RH relativo alle partecipazioni in società di persone o assimilate.
Altri redditi da terreni (come le plusvalenze da cessione a titolo oneroso o il canone di affitto per locazioni ad uso non agricolo) non risultano rilevanti ai fini della detraibilità degli interessi passivi.