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L’attività di sgombero neve svolta in maniera occasionale da parte di un agricoltore è comunque un’attività imponibile IRAP, in quanto esclusa dall’esenzione prevista dalla Legge di Stabilità 2016.
Questo è quanto è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 23/2018interpello n. 23/2018.
Un imprenditore agricolo, che svolge attività di allevamento di animali e una connessa attività di agriturismo, occasionalmente svolge anche un’attività di sgombero neve per il proprio Comune, usando un trattore già utilizzato nell’ambito dell’attività agricola principale.
L’istante richiedeva come dovessero essere considerata quest’ultima attività ai fini IRAP, considerando che l’attività agricola principale era esente da tale imposta in forza delle previsioni della L. 208/2015.
Secondo il contribuente, le attività di sgombero neve dovevano ritenersi anch’esse esenti da IRAP, in quanto non integranti il requisito essenziale dell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 446/1997, che esclude dall’imposta operazioni singole, sporadiche e non organizzate.
Nella sua risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’attività occasionale di spalatura e sgombero neve, svolta con un mezzo normalmente impiegato nell’attività agricola principale, deve essere sempre assoggettata ad IRAP.
Tale attività, infatti, deve essere inquadrata ai fini fiscali come attività connessa ai sensi dell’art. 56-bis del TUIR (“altre attività agricole”, tassate ai fini dei redditi con l’applicazione del coefficiente di redditività del 25% sui corrispettivi registrati ai fini IVA) e, in base a quanto chiarito dall’Agenzia con la circolare n. 20/E/2016, tali attività restano soggette ad IRAP con aliquota ordinaria.
Nell’interpello in commento, poi, l’Agenzia precisa che la determinazione del valore della produzione da escludere dall’imposizione, in quanto riferibile all’attività agricola, deve essere effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità separate, come era stato precisato anche dalla risoluzione 93/E/2017.
Ai fini della deduzione forfettaria prevista dall’art. 11, comma 4-bis del D. Lgs. 446/1997, è stato precisato che l’ammontare della stessa, anche in caso di contemporaneo svolgimento di attività agricole e di attività diverse, è in ogni caso rapportato alla base imponibile dell’imposta.