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Possono sembrare anacronistiche, ma vi sono modalità di vendita risalenti a consuetudini e usi che, in un passato non molto lontano, erano frequentemente adottate nelle campagne.
Una di queste pratiche era la cosiddetta spigolatura o auto-raccolta dei prodotti in campo da parte di privati, per l’utilizzo proprio e dei propri familiari del raccolto.
Con tale accordo, l’impresa agricola, dopo aver effettuato il raccolto principale, consentiva l’accesso al fondo ai privati, i quali potevano raccogliere i prodotti rimasti incolti.
A tutt'oggi, l’autoraccolta risulta una pratica alquanto diffusa nell’Appennino per la raccolta dei frutti spontanei del bosco, in particolare per la raccolta delle castagne.
Rispetto alla versione originaria, nata quando le condizioni economiche di alcune fasce sociali erano ben più precarie rispetto ad oggi, attualmente l’auto-raccolta costituisce una modalità di vendita che incorpora anche un fattore non meno significativo di valorizzazione delle tradizioni e del territorio.
Infatti, con questa modalità di vendita le imprese agricole puntano:
La pratica dell’auto-raccolta non è però disciplinata in modo specifico dal nostro ordinamento. Comunque, si può ritenere che tale metodologia possa rientrare nell’ambito dell’articolo 4 del D. Lgs. n.228/2001 “esercizio della vendita diretta”.
Le aziende che intendono praticare questa modalità di vendita devono mettere in atto un sistema di regole interne che renda questa pratica inattaccabile rispetto a possibili presunzioni di prestazioni di lavoro.
Inoltre, al fine di evitare possibili danni e infortuni ai clienti/consumatori, il regolamento adottato dall’impresa dovrà prevedere un corso che illustri loro le corrette modalità di raccolta, i rischi derivanti da tale attività e le istruzioni per il consumo dei prodotti. Nel regolamento dovranno anche essere definite le responsabilità dell’azienda e quelle del cliente/consumatore.
Infine, l’impresa dovrà evitare che vi sia interferenza tra le normali attività lavorative e le attività di auto-raccolta.
Le formule di auto-raccolta attualmente più diffuse sono:
In ognuna delle ipotesi appena citate, occorre definire con esattezza le piante o l’area in cui il cliente potrà operare.
Come da tradizione, il contratto può anche prevedere che l’auto-raccolta sia ammessa solo successivamente ad una prima raccolta operata dall’impresa agricola e che il cliente raccolga solo i prodotti residuali. Ovviamente, in tale ipotesi, il prezzo pagato dal cliente dovrà essere adeguatamente calibrato in funzione della qualità del prodotto effettivamente raccolto.
Per quanto riguarda gli aspetti formali, non è richiesta alcuna autorizzazione alla pratica, trattandosi di vendita sul posto di produzione all’aperto, pertanto esente da autorizzazioni e comunicazioni. Nel caso in cui l’azienda agricola proceda ad operazioni di cernita e pesatura, gli addetti a tali operazioni dovranno essere muniti di idoneità sanitaria.
Al fine di dimostrare l’avvenuta corretta informazione e formazione dei clienti, oltre che per evitare contestazioni sull’area messa a loro disposizione, è opportuno che l’accordo e il regolamento siano in forma scritta.