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Ai giorni nostri, nel settore del turismo sono sempre maggiori le novità tra cui è possibile scegliere: dalle locazioni brevi al bed and breakfast, fino ad arrivare al cosiddetto turismo rurale.
Spesso, tali attività sono svolte nelle campagne, magari anche da parte di agricoltori: è importante evidenziare, però, che tali forme di ospitalità non devono essere confuse con l’agriturismo, così come disciplinato dalla L. 96/2006.
L’art. 2 della richiamata legge stabilisce che devono essere considerate agrituristiche tutte le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., laddove siano effettuate utilizzando l’azienda agricola ed in connessione con l’attività agricola principale (coltivazione, silvicoltura, allevamento) svolta.
Inoltre, rientrano nell’attività agrituristica tutte quelle attività come:
Tra le attività che possono essere ricondotte all’interno della disciplina dell’agriturismo, una recente sentenza della Corte d’Appello di Bologna (sent. n. 36/2018) ha ricompreso anche l’organizzazione di un matrimonio, in quanto qualificato come evento ricreativo.
Si tratta, al momento, di un orientamento isolato che, se trovasse conferma in altre decisioni, potrebbe estendere in maniera significativa il campo di applicazione della disciplina.
Ricordiamo che, per poter essere qualificate come tali, le imprese agrituristiche devono essere iscritte presso l’apposito elenco provinciale e gestiti da un operatore appositamente formato tramite specifici corsi.
Come noto, l’attività di agriturismo non rientra tra le attività connesse previste dall’art. 32 del TUIR e, pertanto, non può essere considerata produttiva di reddito agrario.
Con l’art. 5 della L. 413/1991, però, il legislatore ha previsto uno speciale regime forfettario per gli operatori agrituristici.
Tale norma prevede che l’imposta sui redditi si calcola applicando l’imposta sul coefficiente di redditività pari al 25% dei ricavi conseguiti. Tale metodo di calcolo si applica a tutti gli esercenti attività agrituristiche, eccetto i soggetti passivi IRES.
Ai fini IVA, invece, l’imposta si determina riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria.
Per quanto riguarda l’IRAP, invece, si evidenzia che l’attività di agriturismo non gode dell’esenzione prevista dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015): per poter accedere allo sconto fiscale, il presupposto è quello di svolgere attività potenzialmente rientranti nel reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR.
Non rientrando all’interno della richiamata disciplina, l’agriturismo resta soggetto al pagamento dell’imposta sulle attività produttive con l’aliquota ordinaria del 3,9%.