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L’art. 2, comma 4-bis del D.L. 194/2009 disciplina una delle più importanti agevolazioni del mondo dell’agricoltura, ossia quelle relative all’accorpamento della piccola proprietà contadina.
Come noto, i benefici fiscali consistono nella possibilità di acquistare terreni agricoli applicando imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e l’imposta catastale all’1%, purché siano rispettati due requisiti:
La richiamata disciplina della PPC prevede che “i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente”.
Ciò significa che, in linea generale, la vendita o la concessione in affitto dei fondi rustici acquistati in via agevolata comporta la perdita delle agevolazioni fiscali.
Tuttavia, la norma stabilisce che sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.
Grazie a quest’ultimo richiamo, infatti, la disciplina introduce alcune eccezioni alla regola generale: si prevede così che non c’è decadenza dalle agevolazioni nel caso in cui l’acquirente, entro il termine dei cinque anni dall’acquisto, alieni il fondo a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché essi svolgano attività agricola di cui all’art. 2135 c.c.
Tale previsione contiene un principio fondamentale: entro i cinque anni dall’acquisto, ci sono casi in cui la proprietà o la conduzione del fondo può variare dal punto di vista soggettivo.
Una recente sentenza della CTP di Reggio Emilia (sent. n. 214/2018) ha fatto salve le agevolazioni PPC nel caso di acquisto di un terreno in forma indivisa fra tre fratelli e due cugini, laddove a questi ultimi era stata concessa in affitto una parte del fondo al fine di regolare il rapporto. In tal caso, secondo la Commissione, i terreni erano coltivati dai soggetti proprietari e a nulla rilevava l’affitto posto in essere, in quanto avente mero carattere regolatore dei rapporti interni.
L’estensione di tale principio pare ormai accettato anche in ambito di conferimento di terreni: nella risoluzione n. 3/2008, l’Agenzia ha affermato che non comporta decadenza dalle agevolazioni il conferimento del terreno in una società di persone, laddove questa sia composta da familiari entro il grado di parentela di cui all’art. 11 del D.Lgs. 228/2001.
In caso di conferimento, l’agevolazione PPC è riconosciuta salva quando sia conferito un terreno in una società in possesso della qualifica CD o IAP, se il soggetto che attribuisce tale qualifica è iscritto alla relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Concludendo, riteniamo opportuno ricordare anche che, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 906 della L. 208/2015, possono usufruire delle agevolazioni PPC anche i familiari del coltivatore diretto o imprenditore agricolo, anche privi della qualifica, purché: