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L’introduzione dell’obbligo generalizzato dell’emissione delle fatture elettroniche genera dei problemi applicativi dovuti alla mancanza di armonizzazione delle norme già esistenti con quelle specificatamente introdotte dal legislatore.
Una problematica sulla quale da mesi le cooperative si stanno interrogando è data dalla modalità con cui applicare la facoltà loro riconosciuta dall’art. 34, comma 7 del decreto IVA, ovvero la possibilità di emettere le fatture per conto dei produttori agricoli conferenti.
Oggi, gran parte delle cooperative di conferimento, in particolare quelle con una numerosa base sociale, grazie alla possibilità loro concessa di emettere le fatture per conto dei produttori, hanno informatizzato tutto il sistema della fatturazione al fine di ridurre le possibilità di errori e, soprattutto, al fine di rendere più semplice e celere tale adempimento a cui consegue il tempestivo pagamento dei conferimenti.
La cooperativa emette la fattura e ne consegna copia al produttore il quale provvede ad integrarla con la propria numerazione progressiva.
Cercando di applicare lo stesso schema operativo al processo della fatturazione elettronica è rimasto il dubbio se effettivamente l’organizzazione che le cooperative si erano date fosse tuttora applicabile.
L’Agenzia, circa l’applicazione del citato comma 7 dell’art.34, ha precisato che in base alle specifiche tecniche previste per la fattura elettronica, il campo “soggetto emittente” può prevedere due voci:
Il primo codice è utilizzabile quando l’emittente incarica un terzo soggetto all’emissione della fattura. Tale ipotesi rappresenta la condizione tipica dell’emittente che incarica la propria associazione o il proprio consulente all’emissione della fattura per suo conto.
L’Agenzia ha asserito che la cooperativa, che di fatto redige il documento per conto del socio, riporta il codice “CC” nel capo “soggetto emittente”, ossia indicando che il soggetto emittente è il “committente/cessionario” ed indica quale indirizzo telematico del destinatario quello del socio conferente.
Procedendo in tal senso, il SdI dovrebbe procedere all’invio della fattura all’indirizzo del socio conferente. Contestualmente, se la cooperativa ha registrato la propria PEC o il proprio codice destinatario presso il portale “Fatture e Corrispettivi”, la fattura dovrebbe essere comunque recapitata anche all’emittente.
Ciò risulta di fondamentale importanza al fine di consentire alla cooperativa la detrazione dell’IVA, dato che solo dal momento in cui il SdI recapita il documento sorge, in capo al cessionario committente, il diritto a detrarre l’imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha però aggiunto che, se nell’indirizzo del destinatario non è riportato quello del socio conferente, la cooperativa dovrà preoccuparsi di comunicare al socio, con qualsiasi modalità, che la fattura elettronica è disponibile nella sua area riservata.
Pertanto, salvo smentite dell’ultimo minuto, le fatture emesse dalla cooperativa per conto dei soci, così come previsto dal comma 7 dell’art. 34 DPR 633/72, saranno inviate dal SdI sia al socio stesso in qualità di fornitore sia alla cooperativa in qualità di cliente. In questo modo il cerchio si ritiene chiuso in quanto il socio riceverà poi la fattura tramite il canale precedentemente scelto: PEC oppure codice destinatario.
Rimane a questo punto il problema che tali fatture dovrebbero essere rinumerate dal socio in funzione della propria numerazione. Dato che la fattura elettronica non è integrabile, la soluzione al problema potrebbe prevedere l’istituzione di un apposito sezionale in cui riepilogare tali documenti.