Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il 1° gennaio 2019 si avvicina e, con esso, la piena entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati. Sarà un evento storico, a cui l’Agenzia sta cercando di preparare contribuenti e operatori, tramite una fitta attività di formazione ed informazione.
Pochi giorni fa, le Entrate hanno fornito alcuni nuovi chiarimenti sul tema, aggiornando le FAQ sul proprio sito.
Una delle tematiche su cui l’Agenzia si è concentrata con particolare intensità è il sistema delle deleghe che dovranno essere fornite a professionisti ed intermediari.
Tali deleghe potranno essere tenute all’interno di un registro, che avrà la funzione di garantire la data di ricezione della stessa. Il registro potrà essere tenuto con qualsiasi modalità, quindi anche in formato elettronico.
La tenuta del registro sarà obbligatoria solo in due casi: nel caso di invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione delle deleghe e nel caso di invio tramite PEC del file firmato digitalmente.
Le deleghe dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal provvedimento del 5 novembre 2018, modalità che potranno essere utilizzate esclusivamente per i servizi di fatturazione elettronica.
In concreto, la procedura di presentazione del modello di conferimento/revoca della delega per la fatturazione elettronica andrà eseguita secondo i seguenti passaggi:
Nel caso in cui una fattura elettronica sia emessa con un numero di partita IVA o un codice fiscale sbagliato, due sono le possibili conseguenze.
Se il numero è inesistente all’interno dell’Anagrafe Tributaria, la fattura verrà scartata dal Sistema di Interscambio, in quanto non conforme alle prescrizioni di cui all’art. 21 del DPR 633/1972.
Al contrario, se il numero di partita IVA/codice fiscale è di un’azienda cessata o di un soggetto deceduto, la fattura non sarà scartata dall’SdI e verrà regolarmente emessa ai fini fiscali.
Per il 2019, non cambierà l’impostazione per quanto riguarda i modelli INTRA relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati a livello intracomunitario.
Come nel 2018, quindi, l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta, ai soli fini statistici, per quei soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per imposti pari o superiori a 200.000 euro nel trimestre di riferimento.
Per quanto riguarda, invece, l’invio dei modelli INTRA 2quater, l’obbligo resta per i soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro nel trimestre di riferimento. Anche in questo caso, la raccolta dati è effettuata esclusivamente a fini statistici.
Tra i correttivi in corso di approvazione in Parlamento, dovrebbe diventare definitiva la generalizzata esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi IVA obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, limitatamente ai soli dati trasmessi.
Pertanto, se confermato, per l’anno di imposta 2019, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, farmacie (pubbliche e private), istituti di cura, iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, ecc. dovrebbero risultare estranei all’entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria.