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Anche quest’anno, in prossimità delle feste natalizie, cerchiamo di inquadrare il corretto trattamento fiscale dei regali fatti ai clienti e ai dipendenti.
In primo luogo, è opportuno effettuare una duplice distinzione:
In questo articolo tratteremo degli omaggi non rientranti tra i beni oggetto dell’attività per i quali faremo una distinzione tra le attività di impresa e quelle di lavoro autonomo.
Per le imprese agricole che determinano il proprio reddito su base catastale e non sono soggette ad IRAP, il presente contributo sarà comunque pertinente per il trattamento IVA nel caso di contabilità IVA in regime normale.
L’IVA a credito dei beni omaggiati può essere detratta solo se gli stessi rientrano nel più ampio concetto di “spese di rappresentanza”, ovvero le spese sostenute, stando a quanto disposto dall’art. 1 DM 19/11/2008, “per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni…” e "il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore".
Alla luce di ciò, un bene non oggetto dell’attività di impresa, costituisce spese di rappresentanza se dato ai clienti.
Dal combinato disposto dell’art. 30 del D.Lgs. 175/2014 e dell’art. 2, comma 2, del DPR 633/1972 si evince che:
Pertanto, la cessione gratuita ai clienti di beni non oggetto dell’attività dell’impresa non determina operazioni rilevanti ai fini dell’imposta (rif. art. 2, comma 2, n. 4 e art. 19-bis1 del DPR 633/1972).
Si ricorda che con il termine “costo unitario” non si fa riferimento al singolo componente ma, come accade spesso per il classico cesto regalo, si intende il costo dell’intera confezione.
Per tali omaggi, al momento della consegna non è richiesta l’emissione di documenti fiscali anche se sarebbe opportuno emettere un buono di consegna o un DDT con l’indicazione nella causale “OMAGGIO” al fine di provare l’inerenza della spesa e la natura di “spesa di rappresentanza”.
Anche ai fini della deducibilità la discriminante da prendere in considerazione è il valore unitario delle spese di rappresentanza (art. 108, comma 2 del TUIR):
Per i soggetti in contabilità semplificata “per cassa”, la deduzione delle spese di rappresentanza deve comunque rispettare le prescrizioni previste dall’art. 108, comma 2 considerando:
oppure
Il trattamento di tali costi destinati ad omaggio è differenziato esclusivamente dal metodo utilizzato per la determinazione dell’imposta.
Il costo sarà interamente deducibile se si utilizza il “metodo da bilancio” ex art. 5, D.Lgs. n. 446/1997; indeducibile invece secondo il “metodo fiscale”, ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997.
Ai fini IVA i criteri espressi nel D.M. 19/11/2008 per individuare le spese di rappresentanza valgono anche per i lavoratori autonomi.
Dato però che l’art.2, comma 2 n. 4 del Decreto IVA, nel definire le operazioni irrilevanti ai fini IVA fa espresso riferimento alle attività d’impresa, consideriamo opportuno che la cessione gratuita di beni di costo unitario inferiore a € 50 sia da assoggettare ad IVA (fatturazione e registrazione). Qualora però si decidesse di non detrarre l’IVA all’atto dell’acquisto, la successiva cessione in omaggio sarà irrilevante ai fini IVA.
Come per le imprese, rimane indetraibile l’IVA per i beni di costo unitario superiore a € 50 e conseguentemente anche la relativa cessione è esclusa da IVA.
AI fini IRPEF ed IRAP, il lavoratore autonomo potrà dedurre il costo sostenuto per l’acquisto dei beni omaggiati nel limite dell’1% dei compensi incassati nell’anno.
Ai fini IVA, la cessione di un bene o la prestazione di un servizio oggetto della propria attività effettuata nei confronti dei dipendenti non è considerata spesa di rappresentanza. Venendo a mancare la finalità di promozione dell’attività (Circ. Agenzia delle Entrate 34/E del 2009), la spesa non è considerata “inerente”, pertanto, l’IVA sugli acquisti è indetraibile, a precidente dal valore unitario del bene.
Anche la relativa cessione gratuita del bene risulterà irrilevante ai fini IVA (art. 2, comma 2, n.4 del DPR n. 633/1972)
Ai sensi dell’art. 95, comma 1 del TUIR, i costi sostenuti per l’acquisto o la produzione degli omaggi destinati al personale dipendente rappresentano spese per prestazioni di lavoro, pertanto, come tali sono deducibili.
Anche per il lavoratore autonomo il costo degli omaggi rappresenta una componente negativa di reddito (art. 54, comma 1 del TUIR).
È bene precisare che per il dipendente l’omaggio potrebbe concorrere alla formazione del reddito.
In particolare, nel caso di omaggi in natura occorre fare una distinzione in base al valore:
N.B.: per determinare il rispetto del limite di € 258,23 del valore delle erogazioni liberali in natura vanno considerati i valori di tutti i beni, servizi erogati nell’anno anche a mezzo buoni regalo.
Gli omaggi ai dipendenti rappresentano, come detto, un costo del personale. Tali costi non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, pertanto le spese sostenute per gli omaggi non sono deducibili ai fini dell’imposta regionale.
Ciò vale per tutti i soggetti, indipendentemente dal metodo utilizzato per la determinazione dell’imposta (art. 5 e/o art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997).
Comunque, a seguito dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale (art.11, comma 4-octies del D.Lgs. 446/1997) tali costi potrebbero divenire deducibili.
Va detto inoltre che i soggetti che determinano la base imponibile IRAP con il metodo da bilancio potrebbero dedurre le spese per gli omaggi ai dipendenti considerandole non funzionali allo svolgimento delle attività di lavoro, quindi classificandole per natura alla voce B.14 “Oneri diversi di gestione”.
Per i lavoratori autonomi i costi per il personale sono indeducibili ai fini IRAP, pertanto anche i costi sostenuti per gli omaggi seguono tale regola.