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L’esenzione IMU sulle aree edificabili destinate alla coltivazione vale anche per le società agricole. Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28062/2018.
Una società semplice agricola ha ricevuto dal suo comune un avviso di accertamento ICI per l’anno 2007, a causa del mancato versamento dell’imposta su un’area edificabile.
Resisteva la società, sostenendo che l’imposta non era dovuta, in quanto l’area edificabile era destinata alla coltivazione e che la relativa esenzione prevista dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 504/1992 era da ritenersi applicabile anche alle società agricole e non solo agli imprenditori agricoli persone fisiche.
Secondo i giudici di legittimità, il ricorso della società contribuente era da ritenersi fondato, in quanto le norme introdotte dal D. Lgs. 228/2001 e dal D. Lgs. 99/2004 hanno significativamente modificato la disciplina agricola, ripercuotendosi così su quella delle imposte locali.
La figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale, già prevista dall'art.12 dalla L.153/75, è stata sostituita con le modifiche apportate dal D.Lgs. 99/2004 che ha introdotto la nuova qualifica di imprenditore agricolo professionale - (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole.
La norma definisce IAP colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di impresa direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99).
In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 3 del D. Lgs. 99/2004, “le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
Pertanto, sulla base di tale previsione, il giudice di merito doveva valutare la titolarità di tali requisiti da parte della società contribuente e non limitarsi ad affermare che l’esenzione spetta solamente alle persone fisiche. Quindi, potenzialmente, se ne desume che le società agricole possono accedere alla presunzione di non edificabilità.
Concludendo, va ricordato che se in materia di ICI l’esenzione per le società agricole era oggetto di grandi discussioni e contenzioso, tale problematica non si riscontra per quanto riguarda l’IMU.
Infatti, nella normativa relativa all’ICI il requisito soggettivo definito dall’art. 58, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 era letteralmente ricondotto alle persone fisiche, in quanto all’epoca non erano ancora state emanate le norme sulle società agricole e sulla figura dello IAP. Tale articolo stabiliva infatti che “si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia…”.
Ai fini dell’imposta municipale, invece, è l’art. 13 del D. L. 201/2011 a definire il perimetro soggettivo dell’esenzione. Tale norma prevede che i soggetti agevolati sono i “coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”.
Pertanto, nessun dubbio sussiste circa la possibilità anche da parte delle società (purché in possesso dei relativi requisiti) di accedere all’esenzione dall’imposta sia per i terreni agricoli, che per le aree edificabili destinate alle attività agricole.