Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Nell’attuale versione della Legge di Bilancio, in attesa di approvazione alla Camera, è stata introdotta una norma di fondamentale importanza in grado di incentivare il rapporto tra consumatori e imprese agricole attraverso l’ampliamento della disciplina della vendita diretta.
Con il comma 389-decies, la Legge di Stabilita modifica l’art. 4 del D.Lgs 228/2001 ed introduce il comma 1-bis che consente agli imprenditori agricoli di vendere in misura non prevalente prodotti agricoli di terzi anche se gli stessi non appartengono allo stesso comparto merceologico di quelli derivanti dall’attività agricola principale, a condizione però che vengano acquistati da imprenditori agricoli.
La disciplina della vendita diretta, introdotta dal D.Lgs 228/2001, consente agli imprenditori agricoli singoli ed in forma associata, iscritti nel registro delle imprese, di vendere su tutto il territorio nazionale i prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dall’esercizio dell’attività agricola principale senza soggiacere alla disciplina del commercio al dettaglio di cui al D.Lgs 114/1998.
Fermo restando il requisito della prevalenza, l’unico limite previsto espressamente dalla normativa è che i ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti di terzi non superino nell’anno solare precedente l’importo di 160.000 euro per le imprese individuali e di 4.000.000 di euro per le società.
Nonostante la sua apparente linearità, la disposizione in esame ha creato non pochi dubbi interpretativi, soprattutto in merito alla gamma merceologica dei prodotti agricoli di terzi che l’imprenditore agricolo può vendere nell’ambito della disciplina della vendita diretta.
In sostanza, per anni ci si è chiesto se un produttore di albicocche potesse vendere anche carne di pollo, cioè un prodotto acquistato da terzi che, seppur agricolo, non appartiene allo stesso comparto agronomico di quello derivante dall’attività agricola principale.
Su questo punto sono emerse opinioni contrastanti: alcuni hanno sostenuto la piena libertà di vendita di qualsiasi cosa, essendo previsto già un limite nella prevalenza e nel volume dei ricavi (160.000 euro ovvero 4 milioni per le società).
Gli esperti di Consulenzaagricola.it hanno adottato una linea interpretativa maggiormente restrittiva, considerando applicabile la disciplina della vendita diretta esclusivamente a quei prodotti agricoli di terzi che appartengono allo stesso comparto merceologico dei propri.
Secondo la nostra tesi il produttore di albicocche non avrebbe potuto usufruire della disciplina di cui all’art. 4 per vendere nel proprio spaccio aziendale anche carne di pollo acquistata da soggetti terzi. Ciò proprio alla luce del fatto che la carne non appartiene allo stesso comparto agronomico della frutta, oggetto dell’attività agricola principale dell’imprenditore.
Con l’art. 1, comma 389-decies, lo schema di legge attualmente approvato al Senato supera i dubbi interpretativi sopra evidenziati. Infatti, in virtù delle modifiche apportate all’art. 4, il legislatore consente agli imprenditori agricoli di usufruire della disciplina della vendita diretta anche per la vendita in misura non prevalente di prodotti agricoli di terzi che non appartengono allo stesso comparto agronomico di quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola principale. A tal fine è però necessario che i prodotti di terzi vengano acquistati da imprenditori agricoli e che siano rispettati i limiti di cui al comma 8 del medesimo articolo (volume ricavi relativo all’anno precedente).
La norma sembra avere carattere innovativo e non interpretativo e pertanto ha effetto dal 1° gennaio 2019; tuttavia il dato letterale dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001 non era rigoroso nel limitare il perimetro di prodotti agricoli oggetto di vendita al minuto se non nello specificare che si doveva trattare di prodotti agricoli e non di beni (ad esempio un florovivaista non poteva vendere attrezzature da giardino). Quindi la nuova disposizione può essere letta come una utile specificazione e comunque un allargamento del perimetro dei prodotti agricoli cedibili direttamente.
Il legislatore ha, seppur implicitamente, confermato la tesi dei nostri esperti. Infatti, la necessità di introdurre tale possibilità attraverso l’inserimento di un comma ad hoc nell’art. 4 evidenzia come prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità la vendita dei prodotti agricoli di terzi fosse consentita, ma solo se gli stessi appartenevano allo stesso comparto agronomico di quelli prodotti direttamente in azienda.