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La disposizione che, sotto il profilo fiscale, equipara i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto al titolare dell’impresa agricola era stata inserita nel decreto semplificazioni, ma in sede di conversione del provvedimento era stata eliminata insieme alle altre disposizioni rivolte al settore agricolo.
Ora, il comma 705 dell’art.1 della Legge di Bilancio prevede che “i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”.
Stando al tenore letterale della norma i familiari del coltivatore diretto potranno godere della suddetta equiparazione se:
Tale disposizione dovrebbe pertanto mettere fine ad una serie di discriminazioni e dubbi interpretativi relativi ad aspetti fiscali che riguardano i collaboratori familiari del coltivatore diretto, generando incertezza in capo a chi doveva dare concreta applicazione alle disposizioni normative e, in diversi casi, anche l’insorgere di contenzioso tributario.
Vediamo di seguito i possibili effetti del provvedimento
La nuova norma avrà un impatto sulla determinazione del reddito IRPEF per i familiari del coltivatore diretto.
Con la Legge di Stabilità per l’anno 2017 è stato previsto che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali” di cui all’art. 1 del D. Lgs. 99/2004.
Letteralmente, erano pertanto esclusi dagli effetti del provvedimento i coadiuvanti familiari dell’imprenditore agricolo, proprietari o comproprietari dei terreni. Tale problematica verrebbe così superata e l’agevolazione potrebbe essere attribuita anche ai coadiuvanti familiari.
L’attuale normativa relativa all’imposta municipale prevede l’esenzione per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota prot. 20535 del 23 maggio 2016 nell’affrontare la problematica del familiare coadiuvante coltivatore diretto, proprietario o comproprietario di terreni agricoli, ha sostenuto la possibilità di usufruire dell’esenzione IMU anche se i terreni sono condotti dall’impresa di cui è titolare un altro componente della famiglia.
L’esenzione al coadiuvante, secondo il MEF, è applicabile purché siano rispettati entrambi i seguenti requisiti:
Tale orientamento è stato però disconosciuto dalla Cassazione che, con l’ordinanza n. 11979 del 12 maggio 2017, ha negato l’esistenza del requisito di possesso e conduzione in relazione all’applicabilità della presunzione di non fabbricabilità di un’area edificabile di proprietà del coadiuvante agricolo e data in affitto all’azienda agricola del coltivatore diretto.
La disposizione introdotta potrebbe quindi superare i contrasti relativi all’interpretazione della normativa attuale.
Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina previste dall’articolo 2, comma 4-bis del D.L. 194/2009, ripristinate dalla legge 147/2013, prevedono che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze in favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1%. Inoltre, gli onorari dei notai, relativi ai suddetti atti sono ridotti del 50%.
Con la Legge di Stabilità del 2016 le suddette agevolazioni sono state estese agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere in favore di proprietari di masi chiusi, da loro abitualmente coltivati.
Il comma 907, dell’art. 1 della stessa legge n. 208/2015 ha esteso le agevolazioni PPC a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
In tal caso, la norma approvata toglierebbe ogni possibile dubbio sulla possibilità di applicare i benefici previsti dalla PPC anche ai familiari del coltivatore diretto che non dispongono di propri terreni.