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La Legge di Bilancio 2019 contiene numerose novità in materia fiscale per i produttori e i raccoglitori di tartufi, ma anche per chi raccoglie altri prodotti non legnosi del bosco.
Una novità in materia fiscale è l’introduzione dei tartufi al numero 15-bis della parte prima della Tabella A allegata al decreto IVA. In forza di tale previsione, quindi, i tartufi diventano un prodotto agricolo a tutti gli effetti, purché prodotti nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del MIPAAFT, emanato di concerto con il MEF.
Inoltre, la Legge di Bilancio ha modificato in maniera significativa la disciplina IVA applicabile alle cessioni di tartufi. In forza della novella normativa, infatti, si applica:
Due sono gli aspetti principali da evidenziare: la prima è che, nel giro di due anni, i tartufi sono passati fiscalmente da beni di lusso (IVA al 22%) a prodotti agricoli con aliquota ridotta (5%); la seconda è che possono ora usufruire dell’aliquota agevolata del 10% anche le cessioni di tartufi congelati, la cui applicazione era stata negata dall’Agenzia con la risoluzione n. 59/2018.
Per i raccoglitori occasionali di tartufo e di altri prodotti selvatici, in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla Regione o dall’Ente di competenza, è stata introdotta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari a 100 euro all’anno. Tale imposta deve essere pagata entro il 16 febbraio dell’anno di competenza.
È importante evidenziare che l’imposta sostitutiva è dovuta dalle persone fisiche che svolgono attività di raccolta occasionale e non al fine esclusivo dell’autoconsumo. Sono quindi soggetti al tributo i soggetti che svolgono un’attività i cui corrispettivi annui non superano l’importo di 7.000 euro.
Va evidenziato che, per i soggetti che versano l’imposta sostitutiva, non si applicherà più la ritenuta alla fonte prevista dall’art. 25-quater del DPR 600/1973. Pertanto, la ritenuta del 23% sul 78% dei corrispettivi pagati si applicherà solo ai raccoglitori occasionali che percepiscono corrispettivi superiori a 7.000 euro.
Tutte le novità previste per i raccoglitori di tartufo sono poi estese anche ai soggetti che in via occasionale, effettuano attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi (di cui alla classe ATECO 02.30) e la raccolta di piante officinali spontanee. A tali soggetti è esteso anche l’esonero dagli adempimenti contabili IVA previsti dalla L. 311/2004 (art. 1, comma 109).
Nei confronti di tali soggetti che usufruiscono della possibilità di versare l’imposta sostitutiva, è stato introdotto però un nuovo adempimento: gli acquirenti dei prodotti raccolti dovranno emettere un documento di acquisto da cui risultino la data di acquisto, le generalità dei raccoglitori (con codice fiscale e codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva), la quantità di prodotto acquistato e il corrispettivo corrisposto.
La norma prevede poi che tale documento dovrà essere inserito tra quelli trasmessi tramite spesometro, non fosse che quest’ultimo adempimento sarà abolito a partire dal 1° gennaio 2019 in forza delle previsioni di cui all’art. 1, comma 916 della L. 205/2017.
Il comma 699 della Legge di Bilancio 2019 stabilisce che i produttori agricoli che gestiscono i prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30, con volume di affari superiore al limite di 7.000 euro possono applicare il regime forfettario previsto, dall’art. 1 commi 54 e seguenti della L. 190/2014, per le persone fisiche che svolgono attività di impresa o professionale.
La norma si riferisce a tutti quei prodotti che la classe ATECO 02.30 individua per la sola raccolta. Si tratta di funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni. E a tale elenco vanno aggiunte anche le piante officinali spontanee.
Pertanto, dalla lettura del testo della norma e dalla nota di accompagnamento della Legge di Bilancio, sembra potersi affermare che per la mera gestione di tali prodotti, gli agricoltori non debbano assolvere agli adempimenti IVA, mentre tali attività rientrano nel reddito agrario al fine delle norme dirette. Sebbene tale affermazione sia foriera di ampi margini interpretativi, in quanto il legislatore utilizza il verbo “gestire” la cui portata e il cui significato risultano tutt’altro che chiari.
Concludendo, quindi, l’esenzione si ritiene applicabile alle aziende che coltivano e raccolgono queste tipologie di prodotti insieme ad altre produzioni. Per i produttori professionali, ad esempio di funghi o noci, è consigliabile continuare ad applicare normalmente il regime speciale IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/1972 o il regime ordinario su opzione.