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Con la sentenza n. 1129/2019, la Cassazione conferma la possibilità di applicare l’aliquota IVA del 10% sulla cessione di box pertinenziali effettuata da un’impresa di costruzione nei confronti dei soggetti che in precedenza avevano proceduto all’acquisto dell’immobile abitativo.
L’Agenzia delle Entrate ha contestato l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% sulla cessione di box-autorimesse effettuata da un’impresa di costruzioni, quali pertinenze di appartamenti precedentemente venduti ai rispettivi acquirenti quali seconde case.
Secondo l’Agenzia, l’acquisto separato dei box auto, non concomitante all’acquisto dell’edificio abitativo, non poteva beneficiare dell’aliquota IVA ridotta in quanto non conforme alle previsioni di cui all’art. 16, comma 2 del DPR 633/1972 ed in particolare non rispondente alla voce 127-undecies della Tabella A, parte terza, in cui sono menzionate le case di abitazione. Pertanto, le dichiarazioni contenute nell’atto di compravendita circa la pertinenzialità degli immobili dovevano essere considerate irrilevanti.
Il caso, già sottoposto al giudizio della commissione tributaria provinciale e regionale, aveva sempre visto soccombere la tesi dell’Agenzia che, comunque, resisteva presentando ricorso in Cassazione.
I giudici partendo dalla formulazione letterale del comma 2 dell’art. 16 del decreto IVA hanno avuto modo di precisare che in tale norma non viene fatto alcun riferimento temporale all’effettuazione degli acquisti.
Infatti, Il rimando alla tabella A, con riferimento al caso specifico al punto 127-undecies[i] della parte III, non trova nel disposto normativo alcun riferimento temporale che faccia ritenere necessaria la contestualità dell’acquisto.
Secondo gli ermellini, il legislatore ha inteso agevolare la cessione di taluni beni in considerazione della loro specifica destinazione funzionale (abitativa ma non di lusso o commerciale) con il preciso intento di incentivare lo sviluppo dell’edilizia abitativa e dei locali ad uso commerciale, favorendone l’acquisto a condizioni meno onerose.
I giudici hanno inoltre evidenziato come l’Agenzia delle Entrate avesse avuto modo di precisare nella circolare 12/E del 1° marzo 2007 il concetto di pertinenzialità ed il relativo trattamento fiscale dichiarando che “Si deve ritenere, in proposito cha la sussistenza del vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale”.
Un principio analogo è stato inoltre espresso dall’Agenzia nella risoluzione n. 139/E del 2007 in cui veniva chiesto all’Agenzia quale trattamento tributario attribuire alle cessioni di box in presenza di più immobili aventi le medesime caratteristiche (applicazione esenzione ex art. 10, comma 1, n.8-bis del DPR 633/1972).
In tal caso l’Agenzia aveva propeso per trattare comunque la “seconda” pertinenza come fabbricato abitativo diverso dalla prima casa affermando che “i fabbricati strumentali per natura, che costituiscono pertinenze di immobili abitativi, acquistano anch'essi natura di immobili abitativi.
Per tale motivo, la seconda pertinenza dovrà essere trattata, ai fini delle imposte indirette, come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa.
Ne deriva che la seconda pertinenza sconterà l'aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972”.
I giudici hanno quindi ritenuto che la cessione di una pertinenza con atto distinto rispetto all’acquisto dell’immobile abitativo non ne faccia perdere il requisito di pertinenzialità, quindi alla destinazione, conseguentemente tale operazione può essere soggetta all’imposta ridotta del 10%.
Nella circostanza non vi erano contestazioni sul fatto che gli immobili oggetto dell’acquisto non fossero da considerare pertinenziali ad unità abitative acquistate in precedenza, altrimenti, come rilevato dalla Corte, spetta al contribuente provare l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’IVA in forma ridotta.
[i] 127-undecies) – “ case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici.”