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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13368 del 29/05/2018, affronta l’argomento della prelazione agraria attraverso la ricostruzione di una vicenda che vede coinvolti due proprietari coltivatori diretti di fondi confinanti.
Uno dei due proprietari decideva di alienare a differenti promissari acquirenti, seppur facenti parte dello stesso nucleo familiare, il proprio unitario terreno a seguito di suo frazionamento in distinti lotti perfettamente individuati nell’atto preliminare.
Il proprietario del fondo attiguo dichiarava di rinunciare alla prelazione agraria, ossia alla condizione privilegiata di aver diritto all’acquisto dei terreni agricoli confinanti con il proprio e posti in vendita, a causa del prezzo al mq considerato elevato.
A seguito di vendita dei singoli terreni ad un prezzo complessivamente più contenuto rispetto a quello indicato nel preliminare, il proprietario del fondo confinante adiva il Tribunale esercitando il riscatto di tutti i fondi alienati con differenti atti di compravendita, sostenendo che i lotti dovevano in realtà essere considerati un’unica unità colturale.
L’istanza dell’attore veniva respinta in primo ed in secondo grado sul presupposto che il proprietario del fondo confinante era stato posto nella condizione di esercitare validamente il diritto di prelazione agraria limitatamente a quello, tra i terreni posti in vendita, attiguo al proprio e che vi avesse spontaneamente rinunciato a causa del prezzo di vendita considerato elevato.
L’attore impugnava pertanto la sentenza della Corte d’Appello promuovendo ricorso in Cassazione.
I giudici di Piazza Cavour precisavano come il proprietario di un vasto terreno possa liberamente scegliere di frazionarlo in più differenti lotti e procedere conseguentemente ad una vendita frazionata, purché ciascun fondo mantenga la propria autonoma utilizzabilità economica.
In questo caso il proprietario coltivatore diretto del fondo confinante avrà diritto di prelazione unicamente rispetto alla sola porzione di fondo che, a seguito di frazionamento, risulti ancora contigua con il terreno di sua proprietà.
Viceversa, qualora i lotti originatisi dal frazionamento dell’unico originario terreno siano privati di autonomia colturale e produttiva, il proprietario coltivatore diretto del fondo confinante può esercitare il diritto di prelazione in relazione a tutti i terreni oggetto della vendita.
Nel caso di specie la Cassazione affermava che, a seguito della vendita frazionata, le singole porzioni di terreno avevano mantenuto la loro autonomia coltivatrice e pertanto il ricorrente poteva esercitare la prelazione solo su quello, fra i lotti, rimasto confinante con il proprio in forza dell’intervenuto frazionamento. Il ricorrente, tuttavia, avendo rinunciato alla prelazione di quello specifico fondo, non poteva esercitarne successivamente il riscatto.