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L’Agenzia delle Entrate è ritornata a pronunciarsi sul trattamento fiscale della produzione di energia da fonte fotovoltaica puntualizzando quando tale attività genera reddito di impresa e chiarendo che, per determinare la corretta tassazione, si deve fare riferimento alla quantità di elettricità prodotta e non alla potenza installata dell’impianto.
L’amministrazione, con la risposta all’interpello n. 33/2019, ha ribadito che per poter qualificare l’energia proveniente dalle fonti fotovoltaiche come produttiva di reddito agrario, è necessaria l’esistenza di una “connessione” tra l’attività agricola e la produzione di energia stessa.
Tale connessione è stata definita dalla circolare 32/E del 2009 che stabilisce quanto segue:
L’Agenzia ha inoltre precisato che la circolare 32/E del 2009 aveva indicato dei limiti prendendo a riferimento:
A decorrere dal 1° gennaio 2013, a seguito dell’intervento del D.Lgs. 28/2011, i commi 144,145 e 150 della Legge 244/2007 sono stati abrogati e l’articolo 1, comma 423 della Legge 266/2005 che fissa i limiti della produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili nell’ambito delle attività agricole connesse, è stato aggiornato dalla Legge 208/2015.
L’attuale disposizione prevede che “..la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili…fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito…dei.. soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (fra i quali le società a responsabilità limitata) è determinato, ai fini…IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442”.
Di conseguenza, le società agricole in possesso di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 260.000 kwh (franchigia) qualificheranno il reddito relativo all’energia prodotta in eccedenza come reddito di impresa, da determinare:
Alla luce di quanto detto, i limiti richiamati nella circolare 32/E del 2009 devono essere misurati sulla scorta della nuova normativa, che fa riferimento alla quantità di energia prodotta e non più alla potenza installata.
Nella fattispecie l’Agenzia ha ritenuto non rispettato il criterio di connessione indicato alla lettera c) della circolare n. 32/E del 2009 in presenza di un impianto di potenza eccedente il rapporto indicato alla predetta lettera c) rispetto agli ettari di terreno coltivati.
Secondo l’Agenzia il mancato rispetto di tale rapporto comporterebbe l’impossibilità di considerare l’attività svolta come connessa a quella agricola. Inoltre, l’Agenzia ha sostenuto che “la determinazione del reddito relativo al surplus di energia prodotta (rispetto alla franchigia) deve pertanto avvenire con le modalità ordinarie di determinazione del reddito d’impresa”.