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lanci-gennaio-2025 Tax credit per la ristrutturazione di alberghi e agriturismi: avvio della compil

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. con un semplice comunicato stampa, il ministero delle politiche agricole e del turismo ha dato il via libera alla compilazione delle domande per richiedere il credito d’imposta per le ristrutturazioni di alberghi e agriturismi relative alle spese ed agli investimenti effettuati nel corso del 2018. il tempo concesso per la compilazione delle domande è di 28 giorni, infatti il termine entro il quale sarà possibile alla compilazione delle domande è fissato alle ore 19.00 del 21 marzo 2019. il comunicato è alquanto scarno e rimanda genericamente al portale tax credit per l’inserimento delle domande (riteniamo quindi che il riferimento sia al sito ma niente paura: una volta compilata la domanda entro il 21 marzo, si dovranno attendere le ore 10.00 del 3 aprile 2019 per l’invio delle domande con la solita procedura del click day. pertanto, gli operatori e gli addetti del settore devono mantenere i nervi saldi (ed il dito indice allenato) per riuscire “forse” a spedire le domande entro le ore 16.00 del giorno 4 aprile. in cosa consiste? il credito d’imposta per la ristrutturazione di strutture alberghiere e agrituristiche originariamente istituito dal d.l. n. 83/2014, come indicato all’art. 6 del d.m. 20/12/2017, è stato così finanziato fino al 2020:. 60 milioni di euro per l'anno 2018;. 120 milioni di euro nell’anno 2019;. 60 milioni nell’anno 2020;. e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di ciascuno degli esercizi medesimi. il credito, riservato dalla norma originaria alle sole attività alberghiere è stato esteso anche all’attività agrituristica e attualmente prevede il riconoscimento di un credito d’imposta del 65% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili. l’incentivo è soggetto a de minimis (reg. ue 1407/2013), pertanto occorre rispettare il limite di 200 mila euro nell’arco di 3 anni e non è cumulabile con altre agevolazioni. il credito d’imposta effettivamente riconosciuto è ripartito in due quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati e andrà indicato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso. soggetti e interventi ammessi. per poter accedere al beneficio le strutture ricettive oggetto degli interventi devono essere esistenti alla data del 1° gennaio 2012. per quanto riguarda la definizione di attività agrituristica ai fini dell’accesso al credito occorre fare riferimento alla legge n. 96/1996 ed alle norme regionali che disciplinano l’attività agrituristica. le spese ammesse devono riguardare i seguenti interventi:. gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni (opere necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, per frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, purché non alterino la volumetria e non modifichino la destinazione d’uso dei locali);. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni (interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità);. gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, si tratta di interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio; l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza);. gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, compresi gli interventi volti a eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione;. gli interventi di incremento dell’efficienza energetica, compresi gli interventi sull’involucro esterno dell’edificio e sugli impianti;. gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del tuir, relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;. l’acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture ricettive. ricordiamo inoltre che il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 65% per le spese sostenute e relative a interventi che abbiano finalità di ristrutturazione edilizia, come individuati all’art. 2, comma 1, lettera b), numeri 1, 2, 3 e 4, di riqualificazione, a condizione che abbiano anche finalità di incremento dell’efficienza energetica o di riqualificazione antisismica. modalità di presentazione delle domande. le domande per ottenere il credito d’imposta vanno trasmesse esclusivamente in via telematica tramite l’apposito portale istituito dal ministero. per la compilazione dell’istanza occorrerà effettuare la registrazione con l’invio dei dati del titolare/legale rappresentante. l’istanza richiederà la compilazione dell’attestazione dell’effettività delle spese sostenute rilasciata da un soggetto abilitato[1] e la trasmissione della documentazione tecnica prevista dall’allegato a del d.m. 20/12/2017. ultimata la compilazione delle istanze il legale rappresentante potrà provvedere alla loro sottoscrizione con firma digitale. a questo punto occorrerà attendere il 3 aprile (click day) per l’invio delle domande. la graduatoria sarà invece messa a disposizione in un tempo successivo terminata la procedura di acquisizione delle istanze nei termini che saranno pubblicati sul sito del ministero. [1] è competente ad attestare l’effettività delle spese sostenute uno dei seguenti soggetti: presidente del collegio sindacale, revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, professionista iscritto nell’albo dei dottori, commercialisti e degli esperti contabili, professionista iscritto nell’albo dei periti commerciali, professionista iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro, responsabile del centro di assistenza fiscale. ©riproduzione riservata
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