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In tema di contenzioso ICI, l’agevolazione per l’abitazione principale del proprietario-residente spetta ad uno solo dei coniugi e solo per l’immobile in cui dimora il nucleo familiare. Ciò vale anche quando ognuno di essi è unico proprietario di un’abitazione in cui ha l’effettiva residenza.
Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 5314 del 22 febbraio 2019, accogliendo la tesi dell’amministrazione comunale secondo la quale il carattere eccezionale della deroga espressa dal comma 2 dell’art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992 impone di considerare applicabile l’agevolazione solo alla residenza del nucleo familiare.
Il caso
La vicenda riguarda il caso di due coniugi, non separati, ma residenti in due diversi comuni. Entrambi i coniugi avevano applicato le agevolazioni previste dalla normativa ICI per l’abitazione principale, ritenendo di assolvere ai requisiti richiesti per il fatto di disporre di residenze separate.
La CTP aveva accolto la tesi del Comune in quanto il coniuge della ricorrente si era avvalso dell’agevolazione per l’immobile in cui era residente.
L’appello della contribuente era successivamente accolto dalla CTR che invece aveva ravvisato la possibilità di ciascun coniuge di avere una propria “abitazione principale”.
Il giudizio della Cassazione
Gli ermellini, rifacendosi a precedenti ordinanze che avevano affrontato casi similari, hanno ribadito che “in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari" (Cass. 15/06/2010 n. 14389).
Si tratta di un orientamento ormai consolidato della Cassazione che è stato oggetto anche di due recenti pronunce nel 2017 (Cass. n. 15444/2017 e n. 13062/2017).
Nel caso in esame, solo la ricorrente aveva la propria residenza nell’immobile oggetto della contestazione ICI, mentre il coniuge, non legalmente separato, aveva la propria residenza e dimora in altro comune ed aveva a sua volta usufruito delle agevolazioni per l’abitazione principale.
Pertanto, i giudici hanno accolto il ricorso dell’amministrazione comunale, disconoscendo alla contribuente la possibilità di richiedere i benefici previsti per l’abitazione principale.
La Corte ha però concesso la compensazione delle spese giustificata dall’incertezza interpretativa della norma applicata.
Principio applicabile anche a IMU e TASI
In tema di IMU (e TASI) la normativa è più stringente rispetto a quella ICI, infatti, il comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce che “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
Il principio espresso dalla Cassazione per le agevolazioni prima casa ai fini ICI appare comunque applicabile anche in tema IMU.