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L’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 67, pubblicata il 26 febbraio, ha precisato che, nei confronti dei soggetti identificati in Italia ma non residenti o stabiliti nel nostro Paese, permane l’obbligo della comunicazione delle operazioni tramite il c.d. esterometro, salvo che nei loro confronti non si sia provveduto all’emissione di una fattura elettronica.
La casistica è più frequente di quel che si pensa, pertanto merita la dovuta attenzione anche in un’ottica di armonizzazione dell’organizzazione contabile degli uffici.
L’avvento della fattura elettronica, infatti, di per sé non determina particolari problematiche, se non per le particolari casistiche da gestire di volta in volta, che ora richiedono una maggiore attenzione onde evitare l’omissione di adempimenti o addirittura la comunicazione di dati già forniti, pertanto, non dovuti.
I soggetti residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo di emettere fatture elettroniche nei confronti dei soggetti non stabiliti nello Stato?
L’Agenzia ha confermato che l’ambito di applicazione della FE è limitato esclusivamente alle operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato (a conferma della precedente FAQ n. 30). Pertanto, i soggetti residenti o stabiliti in Italia in qualità di cedenti/prestatori hanno facoltà (non l’obbligo) di emettere una FE nei confronti di un soggetto non stabilito in Italia ma solo identificato nel nostro Paese. Qualora nei confronti di tali soggetti fosse emessa una fattura analogica (senza transitare dal SdI) il cedente/prestatore dovrà effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015 (esterometro).
Con due ulteriori quesiti è stato chiesto se i soggetti non residenti abbiamo o meno l’obbligo di accreditarsi al SdI per la ricezione delle fatture passive e se gli stessi possano detrarre l’IVA sulla base delle fatture cartacee ricevute.
L’Agenzia ha precisato che un soggetto non residente non ha l’obbligo di accreditarsi al SdI, mentre ha confermato che tali soggetti possono detrarre l’IVA ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972 sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente prestatore.
Di particolare interesse è la risposta alla richiesta di quale sia l’esatta portata dell’espressione “copia fattura cartacea” e delle modalità di richiesta di detta copia al fornitore.
Per fattura cartacea l’Agenzia intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura in formato XML. Su tale documento non dovranno quindi essere inseriti elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica.
Inoltre, per ottenere la copia analogica del documento in formato XML, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale, pertanto sulle stesse può essere apposto a stampa un contrassegno che consenta di essere ricondotto al documento informatico originale ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica (art. 23, D. Lgs. n. 82/2005).
Infine, è stato confermato dall’Agenzia che i soggetti non residenti sono esclusi dall’obbligo di trasmissione del c.d. esterometro che, invece, riguarda solamente i soggetti residente o stabiliti nello Stato.
Nelle risposte offerte dall’Agenzia tutto sommato vi sono conferme a concetti in parte già espressi o, comunque, desumibili.
L’aspetto che merita particolare attenzione è sicuramente quello relativo ai requisiti della copia cartacea della fattura che, come ha ribadito l’Agenzia, non deve contenere elementi ulteriori e diversi, ma soprattutto il rimando al rispetto degli obblighi di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 ai fini della validità del documento e, conseguentemente, della sua validità ai fini della detrazione dell’IVA.