Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Dall’agricoltura sociale alle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di legna, bovini e suini vivi, sono tanti i temi aperti nel mondo dell’agricoltura, opportunità annunciate dalla legge e mai rese effettive da un’adeguata disciplina applicativa.
Tra questi va annoverato anche il cosiddetto enoturismo, previsto dai commi 502-504 della Legge di Bilancio 2018, per cui da tempo si lavora ai fini della definizione della necessaria normativa del Governo, al fine di dare effettività al nuovo istituto.
Lo scorso 7 marzo, però, si è giunti ad un primo passo: la conferenza Stato-Regioni, infatti, ha confermato le linee guida che fungeranno da bozza per il decreto che il MIPAAFT dovrebbe approvare in un futuro prossimo.
A fornire la definizione di enoturismo è lo stesso comma 502 della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), il quale stabilisce che “con il termine enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine”.
Le linee guida approvate dalla conferenza Stato-Regioni specificano con maggiore dettaglio quali sono le attività che possono essere considerate enoturistiche. Possono essere qualificate come tali le “attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività”.
Tra queste possono essere annoverate:
Va ricordato, comunque, che l’attività enoturistica deve essere sempre considerata come attività connessa a quella agricola principale, qualora svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’art. 2135 del codice civile.
Per poter essere inquadrate come attività enoturistiche, le linee guida prevedono tutta una serie di limiti e di previsioni che l’attività agricola deve rispettare.
Questi sono i requisiti richiesti all’attività enoturistica:
In abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali, è consentito servire, nell’ambito di attività di degustazione, prodotti agroalimentari freddi, anche manipolati, trasformati o preparati dall’azienda stessa, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente.
Tali prodotti devono essere legati a produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti agroalimentari tradizionali, prodotti con sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE.
Le linee guida precisano che, dall’attività di degustazione, sono sempre escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.
In ogni caso, il richiamo a “prodotti agroalimentari freddi” introduce nell’ordinamento una nuova categoria di prodotti, diversa dai “prodotti pronti per il consumo” prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 228/2001, la cui portata sarà tutta da valutare, se confermata dal decreto.
Per quei soggetti che già oggi sono autorizzati allo svolgimento di attività di degustazione, fattorie didattiche e agriturismo, qualora intraprendano anche l’attività enoturistica continueranno ad applicarsi le norme regionali in materia.
Ribadiamo che quelle che abbiamo poc’anzi commentato sono le linee guida fissate dalla conferenza Stato-Regioni in merito all’enoturismo.
Tali linee guida, che hanno un elevato grado di dettaglio e che disegnano un’attività turistica connessa in maniera sufficientemente delineata, fissando alcuni paletti finanche eccessivi, rappresentano la traccia per il Governo, che sarà chiamato ora ad approvare il decreto che, definitivamente, andrà a regolare la materia.
Settimane, mesi: non è facile prevedere quanto tempo servirà all’Esecutivo per mettere a regime un sistema che potrebbe rappresentare un’interessante possibilità di sviluppo per tutte le aziende del settore vitivinicolo.