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L’attività agrituristica è un’attività connessa a quella agricola. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche possono essere utilizzati gli edifici o parte di essi già esistenti sul fondo, che sono assimilati ad ogni effetto ai fabbricati rurali. Al fine di detrarre l’IVA sulle spese relative a tali immobili occorre imputare i costi sostenuti all’attività agrituristica e non all’attività agricola principale.
La Cassazione nell'ordinanza n. 5954/2019 è ritornata sull’argomento ribadendo che vi è un’autonomia tra la categoria catastale dell’immobile e la destinazione dello stesso, pertanto “il criterio guida resta il principio dell’inerenza dei costi con l’attività d’impresa, quale disegnata dall’ampia discrezionalità dell’imprenditore”.
Come previsto anche dalla Legge n.96/2006 i beni strumentali di cui l’attività agrituristica necessita derivano originariamente da immobili che sono stati strumentali all’azienda agricola. Spesso infatti tali attività nascono dalla riqualificazione e riconversione di immobili quali stalle, fienili o abitazioni padronali. Tali immobili possono provenire anche da contratti di affitto di fondi rustici con sovrastanti fabbricati, strumentali alle attività agricole.
Nella fase embrionale di un’attività agrituristica, pertanto, non può non esserci un’attività agricola, un fondo e molto spesso degli immobili che per destinazione mutano la loro strumentalità passando dall’attività agricola a quella dell’attività agrituristica.
Dal momento in cui l’imprenditore agricolo decide di avviare un’attività agrituristica, destinando alcuni di questi immobili a tale attività o realizzando ex novo nuovi immobili e strutture, i relativi costi sono attratti dall’attività connessa agrituristica in quanto inerenti a tale attività.
Il legislatore ha concesso alle attività agricole un regime naturale IVA semplificato (ex art. 34, D.P.R. n. 633/1972) che consente una detrazione forfettaria dell’imposta sulla base di percentuali di compensazione applicate alle cessioni di prodotti agricoli. Per l’attività agrituristica il regime IVA naturale, regolato dall’art. 5 della legge 413/91, prevede che i soggetti che esercitano quest’attività determinano l’imposta detraendo dall’imposta relativa alle cessioni imponibili il 50% del suo ammontare.
In entrambi i regimi pertanto l’IVA sugli acquisti non è detraibile.
Il Legislatore ha però concesso alle imprese agricole ed agrituristiche di poter optare per la determinazione dell’IVA secondo i metodi ordinari, permettendo inoltre di poter attuare tale scelta distintamente per ogni attività. Pertanto, qualora sia ritenuto conveniente, l’impresa può optare per il regime ordinario anche per una sola delle due attività.
L’opzione, vincolante per almeno un triennio, comporta inoltre la rettifica della detrazione dell’imposta limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora utilizzati ai sensi dell’art. 19-bis 2, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972. La rettifica va operata anche sull’acquisto o la realizzazione di beni strumentali (mobili e immobili) entrati in funzione da meno di 5 anni (10 anni per gli immobili), consentendo di recuperare tanti quinti (o decimi) quanti sono gli anni che mancano al compimento del quinquennio (o decennio).
Il caso sul quale si è espressa la Cassazione nell’ordinanza n 5954/2019 riguarda un impresa agricola che aveva optato per due diversi regimi fiscali: l’attività agricola applicava il regime IVA ordinario mentre l’attività agrituristica aveva mantenuto il regime forfettario.
L’impresa, che aveva ristrutturato degli immobili e realizzato una piscina per l’attività agrituristica, aveva ritenuto di poter detrarre i costi sostenuti in quanto gli immobili avevano una destinazione urbanistica “rurale”.
Secondo i giudici di legittimità però la destinazione urbanistica ed edilizia non comporta un’automatica attrazione dei costi sostenuti all’attività agricola, occorrendo valutare l’inerenza dei costi, che nel caso di specie erano destinati a migliorie dell’attività agrituristica.
Il principio espresso dai giudici di legittimità, già adottato anche dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 65/E del 2009, rappresenta ormai un orientamento consolidato della giurisprudenza.
Le imprese agrituristiche che intendono recuperare l’IVA sugli interventi effettuati ed inerenti all’attività devono pertanto optare per il regime ordinario prestando attenzione alle mutevoli destinazioni degli immobili strumentali.