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Il settore vitivinicolo rappresenta una indiscussa eccellenza tra le produzioni agricole del nostro Paese, pertanto, merita sicuramente l’adozione di ogni possibile misura idonea a valorizzarne la qualità, la tipicità e la storia. È in quest’ottica che si è introdotta con la Legge di Stabilità per l’anno 2018 una specifica previsione relativa all’attività enoturistica.
Il legislatore, con la definizione dell’attività enoturistica, ha voluto codificare un fenomeno culturale e turistico che ormai da qualche decennio si sta sempre più diffondendo e che è ormai diventato un fenomeno di massa che coinvolge milioni di persone, ma che non riguarda esclusivamente le imprese del settore agricolo.
La Legge 205/2017 ha previsto che per attività enoturistica si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
La norma del 2017 rimandava la definizione delle linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica ad un decreto interministeriale. Tale decreto è stato recentemente firmato dal Ministro delle Politiche Agricole, pertanto ora le Regioni dispongono di tutti gli elementi per regolamentare ed autorizzare tale attività.
L’enoturismo, così come proposto dal legislatore nella sua originale formulazione, non è un’attività riservata alle imprese agricole del settore vitivinicolo, ma può essere attuato anche da altri soggetti appartenenti a questo particolare settore (ad esempio un produttore industriale).
Il regime fiscale che il legislatore ha previsto per l’attività enoturistica è stato definito dal comma 503 della Legge n. 205/2017 in cui è precisato che a tale attività si applica il regime previsto dall’art. 5 della legge 413/1991, ovvero il regime proprio delle attività agrituristiche. Però , tale regime pone delle limitazioni di carattere soggettivo ai fini dell’applicabilità.
Pertanto, indipendentemente dall’esercizio di un’impresa agricola le ditte individuali, le società semplici e le altre società di persone ai fini delle imposte sul reddito potranno utilizzare il regime forfettario, quindi il reddito potrà essere determinato applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti dall’esercizio dell’attività enoturistica, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto il regime forfettario, che prevede una detrazione pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili attive, risulta applicabile alle sole ditte individuali, società semplici e alle altre società di persone.
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto interministeriale prevede però che l’attività enoturistica sia da considerare attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’art. 2135 del codice civile.
Sotto il profilo fiscale, ciò crea una sovrapposizione in materia di imposte sui redditi in quanto, per le imprese agricole, sarebbe comunque applicabile il terzo comma dell’art. 56-bis del TUIR che prevede l’applicazione del coefficiente di redditività del 25% essendo tale attività un servizio connesso a quello dell’azienda agricola.
Invece, ai fini IVA, le imprese agricole sarebbero “avvantaggiate”. Potendo considerare l’enoturismo un’attività agricola connessa di servizi, è pertanto applicabile il regime forfettario previsto all’art. 34-bis del D.P.R. n. 633/1972 che prevede la detrazione forfettaria del 50% dell’IVA relativa alle operazioni imponibili attive e risulta applicabile a tutte le imprese agricole, quindi anche alle società di capitali.
Non bisogna dimenticare, infine, che l’attività enoturistica potrebbe essere comunque svolta nell’ambito di un’attività agrituristica.
Questa poliedrica lettura dell’inquadramento dell’attività enoturistica, che il legislatore ha determinato, impone un chiarimento da parte dell’Amministrazione.
Nel numero 3 della rivista ConsulenzaAgricola trovate un approfondimento sull’attività enoturistica che illustra queste ed altre criticità di tale attività.