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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E del 10 aprile, ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni introdotte con la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
Tra le misure per il settore agricolo introdotte dalla richiamata L. 145/2018 vi è l’equiparazione, ai fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto al titolare dell’impresa agricola.
La disposizione aveva suscitato l’interesse dei nostri esperti in quanto, dalla formulazione letterale della norma, non era chiaro quale fosse il concetto di nucleo familiare a cui il legislatore facesse riferimento, ovvero se si dovesse considerare il concetto civilistico di nucleo familiare o quello previdenziale che, storicamente, è più consolidato in ambito agricolo e come tale sovente preso a riferimento dalle diverse normative [i].
L’Agenzia però non affronta specificatamente questo aspetto, pertanto i chiarimenti sul concetto di nucleo familiare dovranno ancora attendere.
A commento del comma 705 della Legge 145/2018, l’Agenzia precisa che le novità introdotte estendono al familiare coadiuvante del coltivatore diretto i benefici fiscali previsti per quest’ultimo anche ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta di successione, nonché, per l’anno 2019, ai fini dell’IRPEF, al ricorrere delle seguenti condizioni:
L’articolo 1, comma 44, della Legge n. 232 del 2016, ha stabilito che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
Finalmente, l’Agenzia ha confermato che tale agevolazione, in forza dell’equiparazione dei regimi fiscali introdotta dall’articolo 1, comma 705, compete, per il 2019, anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto. Restano pertanto orfani di una riposta ufficiale i coadiuvanti del coltivatore diretto che partecipano all’attività agricola della famiglia e come tali iscritti alla previdenza, ma che non appartengono al medesimo nucleo familiare dell’imprenditore (peraltro casistica molto diffusa).
Le agevolazioni relative alle imposte sui trasferimenti di terreni agricoli, prevista dall'articolo 2, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, prevedono che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.
In base alle precisazioni fornite dall’Agenzia, ora l’agevolazione trova applicazione anche per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli, posti in essere in favore dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto titolare di impresa aventi i requisiti indicati al citato comma 705.
Va detto, però, che l’estensione di tale agevolazione non si sovrappone a quella attualmente prevista dall’articolo 1, comma 907, della Legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), che prevede l’applicazione dei benefici PPC anche a favore del coniuge e dei parenti in linea retta dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale, purché già proprietari di terreni agricoli.
Pertanto, i coadiuvanti familiari potranno accedere alle agevolazioni PPC anche se non dispongono di terreni in proprietà.
Sarebbe opportuno, però, che l’Agenzia ritornasse sull’argomento al fine di fornire ulteriori chiarimenti, dato che vi sono altri possibili scenari fiscali che potrebbero avere interazioni con le novità introdotte a favore dei coadiuvanti del coltivatore diretto.
[i] Le agevolazioni fiscali al familiare del coltivatore diretto”, Guido Bianchi – ConsulenzaAgricola | Rivista n. 02/2019