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La vendita in piedi trova la propria disciplina nel combinato disposto della Legge 203/1982 relativa ai contratti agrari e dell’art. 1472 del codice civile dedicato alla vendita di cose future.
Questo tipo di contratto, considerato di cessione e non di godimento, non è soggetto all’obbligo di registrazione e prevede la vendita dei prodotti stagionali, a corpo o a misura, effettuata con operazioni svolte generalmente dall’acquirente.
A tal fine, l’acquirente interviene con i propri mezzi ed il proprio personale in modo che la responsabilità sui rischi e la sicurezza sul lavoro siano a suo carico. Il venditore non dovrà interagire con le attività di raccolta e dovrà, eventualmente, segnalare elementi di pericolo.
Con la vendita in piedi un imprenditore agricolo vende a terzi tutti i frutti di una determinata piantagione che, al momento dell’accordo, risultano ancora “pendenti”.
Questa tipologia di contratto, sebbene molto utilizzato in passato, è ritornato in uso anche recentemente poiché è in grado di far fronte alle esigenze commerciali e di finanziamento delle passività a breve termine della parte cedente.
Nonostante i frutti oggetto della compravendita siano, al momento della sottoscrizione del contratto, visibili e tangibili, essi sono un tutt’uno con la cosa (la pianta, la terra) fino a quando non sono raccolti. Per questo motivo il contratto di vendita in piedi consiste nella cessione di una cosa futura.
Al riguardo, l’articolo 1472 del c.c. dispone che: “nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati […]”.
L’esecuzione del contratto è limitata nel tempo e la disponibilità del fondo assume carattere accessorio in quanto può essere:
In questa tipologia di contratto, il momento traslativo della proprietà, che coincide con l’acquisto, avviene nel momento in cui il frutto viene ad esistere e, quindi, nel momento del raccolto.
Come ben sanno gli operatori del settore agricolo, il momento del raccolto va definito caso per caso poiché le modalità di raccolto possono essere diverse o svilupparsi in più fasi legate allo sviluppo biologico della pianta e del “frutto”.
Ai fini fiscali, la vendita in piedi permette di acquisire un prodotto da un’azienda agricola che non può essere considerato “a titolo originario”.
Nonostante ciò, il prodotto, può comunque rientrare nella tassazione su base catastale, purché il prodotto ottenuto sia soggetto ad una successiva fase di manipolazione o trasformazione e venga rispettato il principio della prevalenza.
Tale ultima affermazione merita alcuni approfondimenti che verranno trattati nella Rivista ConsulenzaAgricola in pubblicazione ad aprile 2019.