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È un forfait sui generis quello che possono applicare i produttori agricoli che gestiscono la produzione di prodotti selvatici non legnosi. Infatti, se l’ammontare dei ricavi non supera i 65.000 euro hanno facoltà di applicare il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 75 della Legge n. 190/2014, ma in deroga al comma 64 della stessa norma il reddito sarà determinato catastalmente.
Il nuovo regime fiscale introdotto dalla Legge n. 145/2018 (comma 699) rappresenta un guazzabuglio di norme che poteva essere semplificato con l’applicazione di una consolidata normativa, specifica per il settore (art. 34 del D.P.R. 633/1972 e art. 32 del TUIR).
Nella circolare n. 8/E del 10 aprile, l’Agenzia ha commentato ed illustrato tale regime precisando che la disposizione si applica ai soggetti che gestiscono la produzione dei prodotti non legnosi, non compresi nella classe ATECO 02.30 e non riconducibili all’art. 3 del decreto legislativo n. 72 del 2018.
Il codice ATECO 02.30 include la “raccolta di prodotti selvatici: funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni”.
L’art. 3 del D.Lgs. 72/2018 regolamenta invece il prelievo e la raccolta di piante officinali spontanee (piante officinali, alghe, funghi macroscopici e licheni).
Si presume quindi che i suddetti prodotti possano essere oggetto della novella disposizione a condizione che siano in qualche modo “coltivati” dal produttore agricolo.
Ciò dovrebbe quindi spiegare l’utilizzo di un concetto nuovo (e poco affine) per il settore: “gestiscono la produzione”. Le attività che potranno rientrare in questo speciale regime dovrebbero essere “a metà strada” tra la coltivazione e la raccolta spontanea dei prodotti del bosco.
Inoltre, il regime forfettario previsto per questo settore non pare fare distinzione circa i soggetti che possono applicarlo ma, stando alle disposizioni della Legge n. 190/2014, dovrebbe essere riservato esclusivamente alle persone fisiche.
Quindi i soggetti che potranno applicare questo speciale regime sulle cessioni dei prodotti non applicheranno l’IVA e potranno altresì non determinare l’imposta del 15% sul 78% dei ricavi, ma dichiarare esclusivamente il reddito agrario.
La circolare n. 8/E commenta anche le disposizioni introdotte per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee (L. n. 145/2018, commi da 692 a 698).
L’attività di raccolta occasionale deve essere relativa ai prodotti di cui alla classe ATECO 02.30 ossia: funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni. Inoltre, sono incluse le attività di raccolta delle piante officinali di cui all’art. 3 del D.Lgs. 75/2018.
A tali soggetti la Legge di Bilancio 2019 ha assegnato uno speciale regime di esonero dagli adempimenti IVA (art. 34-ter del D.P.R. 633/1972), compreso il fatto che non devono avere la partita IVA se non superano il limite di vendite annuo di 7.000 euro. Inoltre, questi soggetti non devono subire la ritenuta del 23% sul 78% dei corrispettivi riscossi ai sensi dell’art. 25-quater del D.P.R. 600/1973.
Infatti, ai fini delle imposte, la nuova disciplina prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva di 100 euro da versarsi ogni anno entro il 16 febbraio.
Solo qualora i raccoglitori non rispettino il limite di 7.000 euro annui tornerà ad applicarsi il regime che prevede la ritenuta d’acconto sulle cessioni di prodotto.
La circolare ribadisce inoltre la novità che ha interessato l’IVA applicabile alla cessione dei tartufi, che in estrema sintesi è stata riportata in tabella:
Prodotto |
Aliquota IVA applicabile fino al 31/12/2018 |
Aliquota applicabile dal 01/01/2019 |
Tartufi freschi o refrigerati |
10% |
5% |
Tartufi congelati |
22% |
10% |
Alla tabella A, parte I, che raggruppa i prodotti agricoli, è stato aggiunto il punto 15-bis che comprende i tartufi nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto ministeriale, ma tale diposizione non è tuttora vigente, in quanto il citato decreto non è ancora stato emanato. Di conseguenza tali prodotti continuano a restare orfani della percentuale di compensazione applicabile dai produttori agricoli in regime speciale.