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Lo scorso 18 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le attese indicazioni sulla possibilità di cedere il credito d’imposta maturato a seguito di interventi su singole unità immobiliari effettuati negli anni 2018 e 2019. Col provvedimento n. 100372/2019, l’Agenzia ha chiarito modalità e tempistiche per la cessione e la conseguente fruizione di tale credito.
Quello del credito d’imposta per interventi di manutenzione e ristrutturazione su immobili è un meccanismo consolidato che ha due grossi limiti: in generale, non è fruibile dai soggetti che in base al proprio reddito non determinano un debito IRPEF e, in ogni caso, il credito si recupera in rate annuali (decennali o quinquennali).
Tali limiti, per alcune tipologie di interventi, sono stati oggetto, da parte del Legislatore, di una revisione volta a mitigarne gli effetti (L. 205/2017, art. 1, comma 3, lett. a) e commi 5 e 9 e L. 232/2016, art. 1, comma 2 lett. c) e comma 3). Ciò consente, ai contribuenti che ne hanno diritto, di valutare un “doppio binario” per la fruizione della detrazione: l’utilizzo rateale in sede di dichiarazione dei redditi oppure l’accordo con terzi soggetti per la cessione del credito in un’unica soluzione.
Il credito d’imposta relativo alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica potrà essere ceduto sia dai soggetti che sono titolari di redditi esclusi dall’IRPEF o nella cosiddetta “no tax area”, sia da tutti gli altri soggetti aventi diritto alla detrazione, con una distinzione:
Il suddetto credito d’imposta non può essere ceduto in alcun caso alle Pubbliche Amministrazioni.
Il credito cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari nei limiti previsti dall’art. 14 della L. 63/2013.
La disposizione potrà essere applicata anche i prossimi anni dato che riguarda gli interventi che saranno effettuati entro il 31/12/2021.
Nel caso di cessione del credito a diversi fornitori, l’importo dovrà essere loro ceduto in funzione dei costi corrisposti ad ognuno di essi e, conseguentemente, alla detrazione d’imposta che ne è maturata. Le fatture emesse dai fornitori dovranno comunque includere nell’imponibile l’importo della detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.
I cessionari (soggetti IRPEF o IRES) potranno a loro volta cedere, anche solo in parte, il credito d’imposta acquisito ma solo dopo che sarà divenuto disponibile. L’eventuale ulteriore cessione del credito da parte del cessionario potrà essere effettuata una sola volta.
I soggetti che intendono cedere il credito d’imposta dovranno darne comunicazione all’Agenzia entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che hanno determinato il diritto alla detrazione d’imposta.
La comunicazione potrà avvenire tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o tramite uno specifico modulo da inviare all’Agenzia a mezzo PEC.
Una volta ricevuta la comunicazione, l’Agenzia renderà visibile nel “cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito. Dopodiché, il cessionario dovrà provvedere a confermare l’accettazione di tale credito tramite le funzionalità presenti sul sito.
L’accettazione del credito da parte del cessionario sarà resa visibile anche nell’area riservata del cedente.
La successiva cessione del credito da parte del cessionario potrà avvenire tramite le funzionalità del portale dell’Agenzia delle Entrate solo a decorrere dal 20 marzo seguente e, comunque, successivamente all’accettazione del credito stesso.
Il credito ceduto, non oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci rate di uguale importo e utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo di tale credito non è soggetto alle limitazioni previste dall’art. 34 della L. 388/2000.
L’eventuale quota di credito non utilizzata nel corso dell’anno potrà essere detratta negli anni successivi, ma non potrà esserne chiesto il rimborso.
La comunicazione della cessione del credito per le detrazioni relative alla spese sostenute nell’anno 2018 dovrà essere trasmessa dal 7 maggio al 12 luglio 2019.
I cessionari potranno invece accettare ed eventualmente cedere a loro volta il credito solo a partire dal 5 agosto 2019.
Una volta accettato il credito, pertanto dal 5 agosto 2019, il cessionario potrà utilizzarlo in compensazione tramite un apposito codice che dovrà essere definito dall’Agenzia delle Entrate.
Il Provvedimento 100372 del 18 aprile 2019 si applica anche alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi:
Con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, il corrispondente credito può essere utilizzato dal cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui:
Il provvedimento prevede anche una diversificazione delle responsabilità in caso di accertamento di violazioni o irregolarità.
Qualora venga accertata una mancanza di requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al cedente, anche in caso di cessione del credito, il recupero dell’importo non dovuto avverrà esclusivamente in capo allo stesso e il cessionario continuerà a fruire del credito ricevuto.
Mentre, in caso di indebita fruizione del credito da parte del cessionario il recupero dell’importo e delle relative maggiorazioni avverrà esclusivamente nei suoi confronti.
INTERVENTI PER I QUALI È CONCESSA LA CESSIONE DEL CREDITO |
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Descrizione dell’intervento |
Note |
Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente |
detrazione del 65% |
Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) |
detrazione del 65% |
Interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi |
detrazione del 50% |
Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione = classe A |
detrazione del 50% |
Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione = classe A + sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua |
detrazione del 65% |
Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari |
detrazione del 65% |
Acquisto e posa in opera di schermature solari |
detrazione del 50% |
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili |
detrazione del 50% |
Acquisto e posa in opera di micro generatori in sostituzione di impianti esistenti |
detrazione del 65% |
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (sistemi building automation) |
detrazione del 65% |
Interventi antisismici sulle parti comuni di condomini (75% riduzione di una classe di rischio - 85% riduzione di due classi di rischio)
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detrazione spalmabile in cinque rate annuali |
A queste ipotesi si aggiunge quella per l’acquisto, agevolato al 75% (riduzione di una classe di rischio) o all’85% (riduzione di due classi di rischio), di unità immobiliari site in zone a rischio sismico 1, sulle quali, dopo la demolizione e la ricostruzione dell’intero edificio, l’impresa ha effettuato interventi antisismici. La detrazione spetta a tutti i contribuenti (anche non incapienti), senza possibilità di cessione alle banche o istituti finanziari. (art.16, comma 1-septies, D.L. 63/2013) |