Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La Cassazione è ritornata ad occuparsi delle agevolazioni ICI spettanti agli imprenditori agricoli che esercitano l’attività in forma societaria.
La questione ruota intorno alla corretta interpretazione dell’evoluzione normativa che ha interessato la figura dell’imprenditore agricolo e delle agevolazioni che gli competono. In particolare, il caso riguarda il contesto normativo precedente alla “staffetta” della normativa ICI-IMU avvenuta nel 2011.
La riforma agraria avvenuta nel dopoguerra ha visto un deciso intervento del legislatore a tutela della figura del coltivatore diretto e della famiglia coltivatrice. Ciò ha determinato il proliferare di imprese agricole condotte direttamente da imprenditori singoli e dai propri coadiuvanti.
L’evoluzione della tecnica e soprattutto del mercato ha fatto emergere la necessità di imprese agricole più strutturate, con superfici coltivate maggiori e capaci di adeguarsi al mercato anche attraverso la diversificazione delle attività e delle coltivazioni svolte. Tali caratteristiche spesso mal si addicono ad un’impresa individuale, cosicché il legislatore, in particolare con il D.Lgs. n. 228/2001 e con il successivo D.Lgs. n. 99/2004, ha rivisto la figura dell’imprenditore agricolo con la conseguente necessità di armonizzare anche la disciplina fiscale per il settore.
È in questo contesto, volto tutt’altro che a disincentivare la creazione di imprese in forma societaria, che la giurisprudenza è stata più volte chiamata a valutare alcuni riflessi legati alle agevolazioni, prima riservate alle persone fisiche.
Invero, il legislatore, già nel D.Lgs. n. 228 del 2001 aveva espresso un chiaro orientamento di fondo sul tema, indicando all’articolo 9:
“Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. […]”.
Successivamente l’art. 1 del D.Lgs. 99/2004 ha rimodulato anche la figura dell’imprenditore agricolo professionale disponendo che “Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro […]”.
In tema di ICI il comma 2, dell’art. 58 del D.Lgs. n. 446/1997 prevede che agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
Sulla base di tale previsione, si è lungamente sostenuto che la necessaria iscrizione negli elenchi di cui all’art. 11 della L. 9/1963 escludesse dalle agevolazioni le società, attribuendo i benefici fiscali alle sole persone fisiche.
L’altra questione che è stata oggetto di controversie riguarda quella miriade imprenditori che, in qualità di proprietari del fondo, lo conducono “indirettamente” tramite la costituzione di una società, in genere a carattere familiare. In tal caso le amministrazioni locali hanno ritenuto che le agevolazioni previste per i coltivatori diretti non potessero essere riconosciute quando non vi fosse esatta corrispondenza tra il soggetto passivo del tributo e la conduzione del fondo.
I giudici della Cassazione nella sentenza n. 11415/2019 hanno accolto le ragioni del contribuente che conduceva il proprio terreno tramite una società semplice costituta insieme ai figli.
Nel caso di specie, essendo stato appurato che il proprietario del terreno è coltivatore diretto e al contempo socio della società semplice che conduce tale fondo insieme agli altri soci-coltivatori diretti, egli ha diritto alle agevolazioni ICI spettanti per la conduzione diretta dei terreni agricoli.
Non solo, i giudici hanno ribadito che in tema di ICI, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 228/2001 e del D.Lgs. n. 99/2004 hanno profondamente inciso sul requisito soggettivo per la fruizione dell’agevolazione. Infatti, secondo i giudici, le agevolazioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone qualora questa possieda i requisiti di imprenditore agricolo professionale, sono applicabili sin dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 228/2001 e del D.Lgs. n. 99/2004.