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La compilazione dei modelli ISA in agricoltura è esclusa per quelle imprese che determinano il loro reddito in modo forfettario. Per tale ragione anche nel caso di esercizio di altre attività sarà assai infrequente il caso in cui si debbano compilare gli ISA per multiattività.
Per l’anno d’imposta 2018 sono stati approvati i modelli ISA AA01S e AA02S applicabili alle attività agricole di cui all’art. 2135 del c.c.. Però, in base all’art. 2 del D.M. 28/12/2018, sono esclusi dalla compilazione degli ISA:
Oltre a queste condizioni di esclusione vi sono da aggiungere i soggetti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta.
Conseguentemente sono esclusi dall’obbligo di compilazione degli ISA tutti i soggetti che operano in agricoltura e determinano il proprio reddito su base catastale (art. 32 del TUIR), in maniera forfettaria o con l’applicazione dei parametri (agriturismo, allevamento con terreno insufficiente, attività connesse di trasformazione o di servizi).
Allo stesso modo, non sono tenute alla compilazione dei modelli ISA quelle società (Snc, Sas, Srl) che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi del comma 1093, art. 1 della Legge n. 296/2006, rappresentando anch’esso un sistema forfettario di determinazione del reddito.
Le istruzioni precisano che i soggetti che esercitano due o più attività d’impresa che non rientrano nello stesso ISA, sono tenuti alla compilazione del modello ISA, pur senza applicarlo, qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati e relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente siano superiori al 30% dei ricavi complessivi.
In pratica perché ciò avvenga occorre che si avverino tutte le seguenti condizioni:
Le casistiche più frequenti possono quindi riguardare le società per azioni operanti in agricoltura, in cui la natura del reddito è sempre quella d’impresa e che, in ogni caso, sono tenute a determinare il proprio reddito nei modi ordinari.
Un’altra casistica che può presentarsi comunemente è quella delle società che possono optare per la determinazione del reddito su base catastale (Snc, Sas, Srl). Infatti, anche nel loro caso i redditi prodotti hanno comunque la natura di reddito d’impresa. Qualora tali società svolgano anche un’attività di natura commerciale decadono dalla possibilità di attivare l’opzione prevista dal comma 1093, pertanto determineranno con i criteri ordinari i redditi dell’attività agricola e dell’attività commerciale (ad esempio una Srl che svolge attività agricola e commercio di articoli per il giardinaggio, arredo e hobbistica).
Non deve procedersi alla compilazione dell’ISA, pertanto non si ha multiattività, ogni qual volta un’attività che, seppur fiscalmente determini un reddito d’impresa, veda applicato un regime forfettario per la determinazione del reddito, come nel caso dell’allevamento di animali con terreno insufficiente a fornire potenzialmente ¼ dei mangimi necessari, le coltivazioni effettuate oltre il secondo piano produttivo, le attività di produzione di beni non compresi nel D.M. 13/02/2015 e le attività connesse di servizi, di produzione di energia elettrica-calorica, l’attività agrituristica o l’enoturismo.
In tutte queste ipotesi, l’attività il cui reddito è determinato forfettariamente non è soggetta alla compilazione dell’ISA la cui compilazione, invece, sarà obbligatoria solamente per le altre attività d’impresa svolte, salvo che, anche per queste ultime, non vi siano ulteriori condizioni di esclusione (forfait, ricavi superiori a 5.164.569 euro, ecc.).
In ultimo è bene ricordare che ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha messo nelle condizioni i contribuenti e i loro consulenti di compilare i modelli ISA.
Lo scorso 10 maggio sono state determinate le graduatorie in base alle quali i punteggi ottenuti dai contribuenti consentiranno di accedere ai diversi regimi premiali.
Mancano però sia gli applicativi necessari per la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale, sia gli ulteriori dati indispensabili per determinare il punteggio di affidabilità di ciascun contribuente che l’Agenzia dovrà pubblicare nel cassetto fiscale.
Rimane difficile pensare che tali ritardi consentano il rispetto delle ordinarie scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e l’IRAP.