Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici residenti nel territorio italiano hanno l’obbligo di compilare il quadro RW del modello Redditi 2019 ai fini del monitoraggio degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenute all’estero a titolo di proprietà o altro diritto reale.
Si tratta di un obbligo che le persone fisiche sovente non tengono nella dovuta considerazione, supponendo di non dovervi adempiere in quanto tali redditi sono già tassati all’estero. La casistica è più frequente di quanto si possa pensare dato che l’obbligo interessa anche i soggetti originari di paesi stranieri che hanno stabilito la loro residenza in Italia.
Non sussiste l’obbligo di monitoraggio per le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano (limitatamente agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel paese in cui svolgono la propria attività lavorativa) e per i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi.
Il modello va in ogni caso compilato ai fini dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero) e dell’IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero).
Le attività estere di natura finanziaria da dichiarare sono quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Le istruzioni allegate al modello redditi riportano a titolo esemplificativo le attività finanziarie più comuni che devono essere oggetto del monitoraggio. Tra esse citiamo:
In via generale le attività finanziare detenute all’estero vanno dichiarate anche se immesse in cassette di sicurezza.
Il quadro relativo al monitoraggio non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Per quanto riguarda depositi e conti correnti esteri, l’obbligo dichiarativo sussiste quando il valore massimo complessivo raggiunto nell’anno ha superato 15.000 euro, anche se poi scatta l’obbligo compilazione ai fini dell’IVAFE quando la giacenza media sia comunque superiore a 5.000 euro. In tal caso, si applica l’imposta nella misura fissa di euro 34,20.
Per le altre attività finanziarie si applica l’aliquota dello 0,20% sul valore detenuto dal contribuente al termine del periodo d’imposta.
Per gli immobili detenuti all’estero il valore da indicare nel quadro RW si determina in base agli stessi criteri validi ai fini dell’IVIE, quindi il valore deve essere determinato in base al costo storico derivante dall’atto di acquisto.
Qualora tale valore non fosse disponibile, in base a quanto indicato nella circolare 28/E/2012, il valore si determina in base alla normativa dello stato in cui l’immobile è ubicato. Invece, se l’immobile è stato costruito occorre fare riferimento al costo di costruzione documentato e sostenuto dal proprietario.
Per gli immobili pervenuti per successione o donazione il valore è quello indicato in tali atti. Infine, in mancanza del costo storico o di costruzione, la base imponibile è rappresentata dal valore di mercato al 31 dicembre rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
A questi criteri generali occorre derogare per gli immobili situati nei Paesi UE e SEE per i quali occorre valutare i seguenti criteri, dando priorità all’ordine di elencazione:
Al fine di agevolare i contribuenti, allegata alla circolare 28/E/2012 è riportata la tabella 1 in cui sono indicate le imposte di riferimento ai fini della determinazione del valore dell’immobile per ogni Paese.
Per gli immobili siti in Belgio, Francia, Irlanda e Malta non risulta compilata la colonna 2 della Tabella 1, cosicché per la determinazione della base imponibile dell’IVIE si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile o, a scelta del contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU.
L’IVIE non è più dovuta dai proprietari dell’immobile posseduto all’estero ed adibito ad abitazione principale e relative pertinenze. Qualora però l’immobile fosse classificabile nella categoria di lusso (A1-A/8 e A/9) si applica l’aliquota del 0,4% con detrazione di 200 euro.
Mentre sugli altri immobili si applica l’aliquota del 0,76%.
Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro.