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L’acquisto di un terreno con l’applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina se rivenduto entro cinque anni dall’acquisto è stato riqualificato ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale con l’applicazione dell’imposta nella misura del 15%.
Questo è quanto sostenuto dalla CTP di Pordenone nella sentenza n.180/02/18 in cui ha ritenuto non applicabile l’aliquota ordinaria del 9% come conseguenza della decadenza delle agevolazioni PPC richieste originariamente all’atto della registrazione.
Il caso riguardava l’acquisto di terreni agricoli pervenuti a mezzo di un decreto di trasferimento del Tribunale di Pordenone per i quali, pochi mesi dopo l’acquisto, l’acquirente aveva richiesto la riliquidazione dell’imposta con applicazione dell’aliquota al 9% per decadenza delle agevolazioni fiscali PPC, motivando il fatto di aver cessato di coltivare i terreni prima dello scadere del quinquennio.
I giudici hanno invece offerto una diversa interpretazione del punto 3 della tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/1986, sostenendo che non fosse applicabile l’aliquota ordinaria del 9% bensì quella del 15%.
Il comma 3 della tariffa parte prima, dell’articolo 1 precisa che, “se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”, si applica l’imposta nella misura del 15%.
Secondo i giudici dal momento in cui gli acquirenti di terreni agricoli, pur conservando la qualifica di agricoltore CD o IAP, cessino di condurli direttamente, decadono non solo dalle originarie agevolazioni loro riservate in caso di conduzione diretta ma anche delle agevolazioni “soggettive” desumibili dal citato terzo punto della tariffa.
Nella sentenza viene infatti indicato che la locuzione “…a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali…” deve essere intesa in senso estensivo con applicazione della più gravosa aliquota del 15% in tutti i casi di trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli, in virtù della specifica norma, non solo a favore dei soggetti che non sono agricoltori, ma anche di quelli che sono decaduti dalle agevolazioni.
I giudici hanno quindi considerato l’aliquota ordinaria del 9% una sorta di agevolazione, strettamente legata alla conduzione del terreno e non afferente alle sole caratteristiche del soggetto acquirente come indicato letteralmente nella norma.
Tale ragionamento appare però contraddittorio in quanto qualora l’acquirente, avendone i requisiti, avesse richiesto fin da subito l’applicazione dell’aliquota al 9% non sarebbe stato soggetto ad alcuna censura.
L’intento speculativo che il legislatore ha evidentemente voluto tassare è stato oggetto di una specifica condizione di esonero che lo stesso ha rivolto espressamente ai CD e agli IAP iscritti alla previdenza agricola. Tali soggetti hanno due facoltà:
Questa interpretazione risulta anche confermata dal Consiglio Nazionale del Notariato che, dopo l’aggiornamento normativo intervenuto con la legge 208/2015, nello Studio n. 1-2016/T del 22 gennaio 2016 ha riassunto il trasferimento di terreni in tre ipotesi:
Aderendo all’interpretazione offerta anche nello Studio del Notariato, riteniamo non condivisibile una diversa lettura della norma.