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A poche settimane dall’avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti che nell’anno precedente hanno determinato un volume d’affari superiore a 400 mila euro, in sede di conversione in legge del D.L. 34/2019 si susseguono gli emendamenti proposti per attenuarne gli effetti.
Le proposte sono le più disparate, segno forse di una grande preoccupazione.
Da chi ha proposto di portare la soglia da 400 mila euro a 1 milione di euro ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati dal prossimo 1° luglio a chi, - come nella seduta del 10 giugno -, ha proposto una dilazione dei termini per la trasmissione e la non applicazione di sanzioni per l’invio dei dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
In particolare, la dilazione dei termini di trasmissione (attualmente proposta in 12 giorni, fermo restando gli obblighi connessi alla liquidazione dell’IVA), pare sia anche supportata dall’esigenza di limitare o addirittura escludere i casi di deroga a tale adempimento nel caso di aree in cui tecnicamente non è possibile disporre di connessioni alla rete internet, indispensabile trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate. Infatti, in base ai dati forniti dall’AGCOM, l’entità della popolazione priva di copertura del servizio sarebbe veramente esigua.
Ad oggi non pare vi sia invece l’intenzione di un rinvio generalizzato al 1° gennaio 2020.
Chi deve provvedere all’invio dei corrispettivi tramite web
Ricordiamo che l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi decorre in via generale dal 1° gennaio 2020 ed è anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti che nell’anno 2018 hanno avuto un volume d’affari di oltre 400 mila euro.
La trasmissione dei corrispettivi deve essere effettuata mediante registratori di cassa appositamente abilitati o, in alternativa, con una procedura web messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Le imprese non saranno tenute a rilasciare alcun documento fiscale ai consumatori. Potranno in alternativa essere rilasciati dei documenti “commerciali” al fine di mettere nelle condizioni l’acquirente di disporre di un documento di controllo, di una ricevuta ai fini dell’attivazione di una eventuale garanzia sul prodotto acquistato o per la detrazione del costo sostenuto. In tal ultima ipotesi, il documento commerciale integrato del codice fiscale dell’acquirente avrà valenza anche ai fini fiscali.
Restano comunque esclusi, almeno fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano le operazioni indicate all’art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996 che tutt’oggi non sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi.
Ricordiamo che alla lettera c) dell’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996 sono incluse le cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della Tabella A effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA (art. 34, D.P.R. n. 633/1972).
Saranno inoltre escluse fino al prossimo 31 dicembre le operazioni collegate e connesse a quelle esonerate sopra indicate, nel caso rappresentino una quota non superiore al 1% del volume d’affari dell’anno 2018.
I soggetti che sono tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria, potranno adempiere agli obblighi comunicativi dei dati necessari ad alimentare il database degli oneri detraibili in sede di dichiarazione dei redditi direttamente tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi.
In ultima ipotesi, i contribuenti potranno optare per l’emissione della fattura elettronica. Tale opzione risulta però agevole solo per quei contribuenti che effettuano poche operazioni.
Credito d’imposta per l’’acquisto o l’adattamento de registratore
Con il provvedimento del 28 febbraio 2019, l’Agenzia ha chiarito che per ogni misuratore fiscale telematico sarà possibile ottenere un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
Il contributo, valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020, sarà concesso in forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale. Inoltre, per richiedere il contributo è richiesto che il pagamento del corrispettivo dovuto sia avvenuto con modalità tracciate.
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Attivazione del nuovo registratore telematico
Le imprese che devono installare e attivare un registratore telematico per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi devono preventivamente accreditarsi presso l’Agenzia delle Entrate.
Effettuata la procedura di accreditamento l’installazione viene effettuata dal rivenditore o dall’installatore. Una volta installato il registratore funzionerà esattamente come i precedenti modelli.