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Sono tante le novità che, in questi mesi, sono state inserite nell’iter di conversione in legge del D.L. 34/2019 meglio noto come Decreto Crescita.
In attesa della definitiva approvazione e conversione in legge, vediamo alcuni degli emendamenti recentemente approvati alla Camera.
Al fine di rimuovere le incertezze relative alle diverse interpretazioni della norma che riguarda la possibilità di applicare le agevolazioni IMU alle società agricole è stato accolto l’emendamento in base al quale ne viene offerta l’interpretazione autentica, quindi con valore retroattivo. L’emendamento approvato alla Camera dispone che le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini IMU ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti alla previdenza agricola devono intendersi applicabili anche alle società agricole di persone, cooperative, di capitali e a scopo consortile aventi le caratteristiche di IAP previste dal comma 3, art.1 del D.Lgs. 99/2004.
L’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi decorre in via generale dal 1° gennaio 2020 ed è anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti che, nell’anno 2018, hanno avuto un volume d’affari di oltre 400.000 euro. Tali soggetti potranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati giornalieri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Per il semestre luglio/dicembre 2019 non si applicano sanzioni qualora la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri avvenga entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, purché la liquidazione periodica sia correttamente determinata e liquidata.
Dal 1° luglio 2019 il termine per la trasmissione della fattura elettronica “immediata” era previsto in 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Tale termine viene ulteriormente differito e portato a 12 giorni.
I notevoli ritardi che hanno interessato l’avvio del nuovo adempimento connesso alle dichiarazioni dei redditi, relativo alla redazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), ha indotto il legislatore a concedere un termine più ampio per la liquidazione delle imposte per tutti i soggetti convolti.
La disposizione prevede lo slittamento dei versamenti per tutti i soggetti che esercitano delle attività economiche per le quali sono stati approvati i nuovi ISA e che dichiarano compensi inferiori ai limiti stabiliti per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione (5.164.569 euro). Sono altresì esclusi anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette all’applicazione dei suddetti modelli.
La norma prevede che i termini per i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, per l’IRAP nonché dell’IVA scadono il prossimo 30 settembre. Entro tale termine pertanto si potranno versare le imposte determinate in sede di dichiarazione dei redditi senza l’applicazione di interessi.
In base alla formulazione approvata dalla Camera, la disposizione pare estendibile a tutti i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati i relativi modelli ISA, indipendentemente dal fatto che essi debbano applicarli. Sembrano quindi inclusi anche quei soggetti che applicano regimi forfettari che non compileranno gli ISA relativi all’attività svolta per il solo fatto che l’attività è potenzialmente soggetta all’adempimento. Su questo aspetto, però, sarà opportuno attendere chiarimenti da parte dell’Agenzia qualora il testo normativo rimanesse invariato.
I termini per l’invio delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP è differito dal 30 settembre al 30 novembre.
Per quanto riguarda IMU e TASI si prevede di spostare il termine di presentazione delle relative dichiarazioni al 31 dicembre.
Attualmente, i soggetti che intervengono come intermediari immobiliari nell’ambito delle locazioni brevi incassando direttamente i canoni dai locatari (anche attraverso portali web) sono tenuti, in qualità di sostituti d’imposta, a trattenere una ritenuta del 21% sulle somme ricevute. Tali soggetti qualora non fossero residenti e privi di una stabile organizzazione nello Stato italiano devono nominare un loro rappresentante fiscale.
Qualora tali soggetti non provvedano alla nomina di un loro rappresentante fiscale e non effettuino il versamento della ritenuta sui canoni incassati i soggetti residenti nello Stato italiano, appartenenti allo stesso gruppo, sono solidalmente responsabili per l’effettuazione e il versamento delle ritenute con il gruppo societario di appartenenza.
Inoltre, al fine di tutelare gli interessi dei turisti e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, sarà istituita una banca dati pubblica delle strutture ricettive e degli immobili destinati all’attività di locazione breve. Ogni struttura o casa locata dovrà avere un codice identificativo che dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Lo stesso codice dovrà essere usato anche dai gestori di portali internet e dagli agenti immobiliari.
Per chi non si adegua, sanzioni da 500 a 5.000 euro, maggiorate del doppio in caso di reiterazione.