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Anche quest’anno è possibile rivalutare i terreni e le partecipazioni in società non quotate versando l’imposta sostitutiva entro il prossimo 1° luglio.
In base alla legge 145/2018, art. 1 commi 1053 e 1054, è stata prorogata la possibilità di affrancare il valore dei terreni agricoli e edificabili e quello delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2019.
La rivalutazione è ammessa per le persone fisiche, società semplici o enti non commerciali e soggetti non residenti (per le plusvalenze imponibili in Italia). Pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione le operazioni effettuate nell’esercizio di attività d’impresa.
Il vantaggio della rivalutazione consiste nel fatto che, a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva, possono essere affrancate, in tutto o in parte, le plusvalenze derivanti dalla cessione di detti beni.
Il valore del terreno o delle partecipazioni deve risultare da apposita perizia di stima asseverata, a cura dello stesso professionista che l’ha stilata, presso la Cancelleria del Tribunale, un giudice di pace oppure un notaio, entro il 30 giugno 2019 (essendo una domenica il termine slitta al 1° luglio 2019) e conservata a cura del contribuente.
Ricordiamo che, comunque, la perizia deve essere predisposta prima dell’atto di trasferimento, ma può essere asseverata anche in un momento successivo, purché entro 1° luglio 2019 (Ris. 53/E/2015).
La Legge di Bilancio 2019 ha ulteriormente elevato l’importo dell’imposta sostitutiva applicabile ai valori espressi dalla perizia definendo le seguenti aliquote:
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 1° luglio 2019.
È possibile, tuttavia, effettuare il versamento in forma rateale distribuendo l’imposta dovuta in tre rate annuali di eguale importo da corrispondere entro il 1°luglio 2019, 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021.
In caso di rateizzazione, la seconda rata dovrà essere maggiorata degli interessi nella misura del 3% mentre gli interessi sulla terza rata ammonterano al 6%.
La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionati con il versamento dell’intero importo, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
Il mancato pagamento nei termini della prima rata o dell’unico versamento non permette di utilizzare i valori rideterminati, ma gli importi eventualmente versati possono essere chiesti a rimborso.
Invece, qualora il versamento della prima rata fosse effettuato correttamente entro i termini e non fossero versate le rate successive, i valori rideterminati saranno salvi, ma gli importi non versati saranno iscritti a ruolo.
Il versamento si effettua a mezzo F24 utilizzando il codice tributo 8055 per il tributo dovuto per la rivalutazione delle partecipazioni e il codice tributo 8056 per l’imposta relativa a terreni e aree edificabili.
Per coloro che rivaluteranno beni già oggetto di precedenti rivalutazioni sarà possibile scomputare l’imposta precedentemente versata dal versamento dovuto a seguito della nuova rivalutazione, oppure, richiedere il rimborso dell’imposta versata per le precedenti rivalutazioni.
Ricordiamo che i contribuenti che l’anno scorso (2018) hanno effettuato le suddette rivalutazioni devono compilare quest’anno la dichiarazione dei redditi utilizzando:
Se il contribuente ha presentano il modello 730 dovrà comunque procedere alla compilazione dei quadri RM o RT del modello Redditi e del frontespizio provvedendo alla trasmissione della dichiarazione nei termini ordinari.
Tale adempimento dovrà essere rispettato nella prossima dichiarazione dei redditi (2020) dai contribuenti che entro il 1° luglio 2019 avranno provveduto alla rivalutazione di terreni o partecipazioni.