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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con Alleanza Cooperative, ha redatto un documento volto a illustrare le conseguenze introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in tema di riforma dei criteri di redazione dei bilanci societari, sul calcolo del parametro della mutualità prevalente nelle società cooperative.
Il documento dal titolo “ Misurazione della prevalenza nelle società cooperative alla luce del D.Lgs. n. 139/2015” ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2004, con la revisione degli artt. 2512, 2513 e 2514 del c.c. nel nostro ordinamento sono state individuate 2 tipologie di società cooperative: quelle a mutualità prevalente e quelle a mutualità non prevalente.
Le condizioni per acquisire lo status di cooperativa a mutualità prevalente sono espresse nei seguenti articoli del codice civile:
Il D.Lgs. 139/2015, a decorrere dal 2016, ha disposto l’eliminazione dell’”aggregato E” in cui, fino all’anno precedente, erano alloccati i proventi e gli oneri straordinari. Pertanto, alcune componenti reddituali, che fino al 2015, erano classificate alle voci E20 ed E21 del Conto Economico, a seguito della nuova impostazione contabile, potrebbero essere classificate in voci rilevanti ai fini della determinazione dell’incidenza dell’attività mutualistica e quindi nella dimostrazione della prevalenza (voci A1-B6-B7 e B9).
Analoghe considerazioni possono inoltre riguardare il caso di errori o il cambiamento di principi contabili che potrebbero essere rilevati nelle voci del patrimonio netto.
Il dubbio che potrebbe insorgere è se i parametri di riferimento per la determinazione della mutualità prevalente individuati all’art. 2513 del c.c., a seguito dell’eliminazione dell’aggregato E, debbano essere valutati adottando un criterio di continuità rispetto alle modalità di calcolo precedentemente adottate o se debba invece prevalere il criterio di derivazione da conto economico.
Secondo gli esperti, il Legislatore nel definire all’art. 2513 i criteri per la determinazione della prevalenza ha fatto degli espressi riferimenti alle voci del conto economico, conseguentemente il principio da applicare è quello di derivazione dei dati dallo schema del conto economico che comporta l’adeguamento dei valori di riferimento.
In deroga a tale principio, occorre però anche procedere all’esclusione dalle voci di riferimento di quelle componenti che non sono attinenti allo scambio mutualistico. Cosicché, il calcolo della prevalenza deve essere effettuato tenendo in considerazione due principi:
Ne consegue che nel caso di errori rilevanti, in cui la correzione deve essere rilevata rettificando il saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore, applicando il principio di derivazione, anche gli errori attinenti allo scambio mutualistico non transitano dalle voci di conto economico. Cosicché le voci di riferimento per il calcolo della prevalenza in tale ipotesi non devono essere rettificate.
Invece, in presenza di errori non rilevanti da esercizi precedenti, visto che nelle voci di riferimento per il calcolo della prevalenza sono classificate anche le sopravvenienze attive e passive in cui alloccare tali valori, qualora questi ultimi siano attinenti allo scambio mutualistico non occorre procedere a rettifiche, dato che rilevano ai fini del calcolo della prevalenza.
Gli effetti derivanti dalla modifica dei principi contabili dal 2017 devono essere contabilizzati rettificando il saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si verifica la variazione del principio contabile. Anche in tale ipotesi, applicando il principio di derivazione dal bilancio, la contabilizzazione di queste voci non rileva ai fini del calcolo della prevalenza e non richiede pertanto alcuna rettifica.
Infine, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni straordinarie, precedentemente classificate nell’”aggregato E”, ora sono contabilizzate in voci non rilevanti ai fini della valutazione della prevalenza (voci A5 e B14), per cui non si rilevano disomogeneità rispetto al passato. Analoghe conclusioni possono applicarsi alle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili civili e altri beni strumentali.
Vedi anche:
“LA CONDIZIONE DI MUTUALITÀ NELLE COOPERATIVE AGRICOLE – QUANTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE IN BILANCIO”
di Gianni Allegretti e Marcello Allegretti – Rivista ConsulenzaAgricola n. 04/2019.