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La TARI, meglio nota come tassa sui rifiuti, è una tassa locale che consente ai comuni ampie autonomie nel definire riduzioni o esenzioni dall’applicazione del tributo per talune attività. Ciò può determinare una grande disparità di trattamento tra soggetti dello stesso comparto che operano in comuni limitrofi.
Tra le attività maggiormente sensibili a questa eterogeneità di trattamenti, le imprese florovivaistiche rappresentano sicuramente un caso emblematico, infatti le superfici di tali attività sono generalmente molto ampie, cosicché gli effetti di ogni diverso trattamento risultano particolarmente amplificati.
In base al comma 641, art. 1 della Legge n. 147/2013 il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Possono essere soggetti a TARI i locali o le aree di proprietà o oggetto di altro diritto reale del contribuente, ma anche quelle semplicemente detenute delle quali il contribuente ha la disponibilità materiale della cosa.
Per quanto riguarda l’”oggetto” dal quale sorge l’obbligo tributario sono compresi:
Per quanto riguarda la suscettibilità di produrre rifiuti dei locali o delle aree interessate, la giurisprudenza ha indicato che l’esonero è applicabile qualora sussistano obiettive condizioni di non utilizzabilità, non legate quindi alla volontà o alle esigenze dell’utente.
Come anticipato, le amministrazioni locali hanno facoltà di disporre esenzioni o riduzioni per talune attività, come pure possono prevedere particolari tariffe a seconda delle attività effettivamente svolte.
Non vi è quindi da stupirsi se il regolamento di un’amministrazione locale prevede per le imprese florovivaistiche l’esonero integrale dal pagamento del tributo per l’area espositiva di piante e fiori, e il regolamento di un’altra amministrazione ne prevede invece l’integrale assoggettamento. Inoltre, spesso, chi esercita un’attività agricola florovivaistica dispone anche di una superficie per lo svolgimento di un’attività commerciale accessoria a quella principale. Molte amministrazioni consentono questa tipologia di attività alle imprese florovivaistiche, ammettendo entro determinati limiti, l’esercizio di un’attività commerciale all’interno di un locale agricolo. In tal caso però la TARI è dovuta applicando alle superfici interessate le tariffe previste per l’attività commerciale effettivamente svolta.
Ogni utente deve verificare cosa dispone il proprio regolamento TARI in funzione dei locali e delle superfici utilizzate e delle attività effettivamente svolte.
Si dovranno valutare se vi sono delle superfici da escludere dall’imposizione (ad esempio: centrali termiche, cabine elettriche, ecc.).
In particolare, se nel tempo sono mutati gli utilizzi dei locali o delle aree scoperte, occorre verificare che vi sia corrispondenza con quanto dichiarato all’amministrazione.
Dato che le attività agricole producono rifiuti speciali (art. 184, D.Lgs. 152/2006) il cui smaltimento deve avvenire tramite imprese autorizzate, è bene tenere distinte le aree operative da quelle espositive. Infatti, per le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi e soggetti allo smaltimento in proprio, è configurabile l’esenzione dalla TARI.
Per quelle attività in cui si producono contestualmente rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali non assimilati, l’amministrazione può prevedere delle riduzioni fino al 50% della tariffa.
Molti regolamenti prevedono particolari riduzioni per lo svolgimento di attività stagionali. Ciò può essere un elemento da valutare per quelle aziende florovivaistiche che nel periodo primaverile allestiscono apposite aree espositive per brevi periodi.
Un ulteriore elemento a cui fare attenzione è dato dal fatto che in molti comuni, al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti o il riciclo degli stessi, sono previste delle riduzioni per i soggetti che pongono in essere comportamenti virtuosi.
Sono tali ad esempio il compostaggio oppure la raccolta della carta e la relativa cessione ad imprese che ne prevedono il riutilizzo.
Sovente, per il fatto che in genere gli importi da corrispondere per la TARI vengono comunicati direttamente dalle amministrazioni locali o dalle società da esse incaricate, si è portati a ritenere che si tratti di importi verificati. In verità non è detto che tali importi corrispondano a quelli effettivamente dovuti sulla base delle superfici utilizzate e delle attività svolte.
Quando emergono delle differenze con quanto originariamente dichiarato, le sanzioni applicabili sono indicate ai commi dal 695 al 699 dell’art. 1 della Finanziaria 2014. In particolare, nel caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante da dichiarazione, la sanzione è pari al 30% dell’importo non versato. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50.
Infine, in caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50.