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L’articolo 12 del TUIR indica che la detrazione d’imposta per i figli a carico sia ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore con il reddito complessivo più elevato.
Tale disposizione è volta ad evitare che, in caso di incapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte l’agevolazione prevista per i figli a carico.
La norma non nega però la possibilità di un accordo tra i genitori anche in assenza di posizioni incapienti.
Questa detrazione, il cui importo varia in funzione del reddito complessivo del contribuente e dalla composizione del nucleo familiare, spetta qualora il familiare a carico possieda un reddito complessivo inferiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età inferiore a 24 anni il limite di reddito è elevato a 4.000 euro.
Nel caso in cui il genitore sia anche un contribuente in regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014), i redditi derivanti dall’attività svolta sono assoggettati ad imposta sostitutiva: pertanto, in mancanza di altri redditi soggetti all’IRPEF, tale soggetto potrebbe, di fatto, non poter fruire della detrazione.
Tali soggetti infatti determinano il proprio reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività all’ammontare dei ricavi e dei compensi percepiti. Da tale reddito è possibile dedurre esclusivamente i contributi previdenziali obbligatori.
È stato quindi posto un quesito all’Agenzia circa la possibilità per un nucleo familiare composto da due genitori, di cui uno con redditi da lavoro dipendente e l’altro con redditi derivanti da attività in regime forfettario, di accordarsi per attribuire l’intera detrazione al genitore-lavoratore dipendente.
L’Agenzia ha confermato la possibilità di attribuire ad un solo genitore l’intera detrazione a condizione che il beneficiario fosse il genitore con il reddito complessivo più elevato.
Ciò in pratica determina la necessità di verificare di anno in anno il reddito complessivo dei coniugi al fine di accertare la possibilità di attribuire l’intera detrazione. Pertanto, qualora il reddito del genitore in regime forfettario fosse quello maggiore, l’altro coniuge potrà applicare la detrazione nella misura massima del 50%.
Allegato: Risoluzione 69/E del 22/07/2019