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L’economia italiana trae una parte importante delle proprie risorse dal turismo. Il legislatore ha, pertanto, inteso attenzionare le attività ricettive attraverso l’istituzione di una banca dati unificata della ricettività.
Come noto, le strutture ricettive hanno l’obbligo di comunicare al Ministero dell’Interno i dati delle persone alloggiate mediante il portale “AlloggiatiWeb”. Attualmente, tale obbligo ha una finalità esclusivamente di ordine pubblico, ma presto tali dati avranno un utilizzo più ampio.
La norma introdotta dal Decreto Crescita ha l’evidente intento di contrastare le forme irregolari di ospitalità effettuate da strutture alberghiere ed extra-alberghiere (locazioni turistiche per case, appartamenti, affittacamere, ostelli, rifugi alpini, agriturismi, campeggi, ecc.) facendo leva su un obbligo (quello della comunicazione degli alloggiati) che, se disatteso, ha rilevanze penali, oltre che possibili conseguenze dirette sulla continuazione dell’attività.
Infatti, l’inosservanza dell'obbligo di comunicazione previsto dall’art. 109 del TULPS prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad € 206,00. Inoltre, è da tener presente che la contestazione dell’illecito può comportare, come pena accessoria, la sospensione temporanea dell’autorizzazione a svolgere attività ricettiva.
Grazie a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 13-quater del D.L. 34/2019, le informazioni trasmesse alle questure saranno messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata e serviranno per trarre indicazioni sull’andamento del settore e fare le necessarie valutazioni sulle politiche fiscali rivolte a queste categorie di contribuenti.
La norma indica che il livello di aggregazione sarà effettuato per struttura ricettiva. Ciò significa che, grazie alle informazioni contenute nel database di AlloggiatiWeb aggiornato quotidianamente dagli operatori, l’Agenzia potrà disporre in tempo reale di preziose informazioni relative al numero di soggetti e ai giorni di soggiorno presso ogni singola struttura, potendo così stimare l’andamento e la redditività di questo settore.
Inoltre, grazie all’incrocio dei dati con le altre banche dati fiscali, sarà semplice per l’Amministrazione riscontrare posizioni anomale rispetto alla media del settore o della località. Il dato, incrociato con i dati forniti dalle agenzie di intermediazione immobiliare consentirà di affinare ulteriormente l’analisi del rischio del mancato rispetto degli adempimenti fiscali (dichiarazione dei canoni percepiti, corretto assolvimento del pagamento delle ritenute, ecc.).
La norma prevede che, entro il 30 settembre 2019, i termini e le modalità di trasmissione dei dati siano stabiliti da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno, previa consultazione della conferenza Stato-città.
I dati aggregati della ricettività saranno forniti dall’Agenzia anche alle amministrazioni locali al fine di monitorare il corretto adempimento degli obblighi relativi all’imposta di soggiorno o al contributo di soggiorno.
Il dato sulla movimentazione turistica nelle diverse tipologie di ricettività offerta potrà consentire ai Comuni di effettuare delle valutazioni sulla redistribuzione di una parte della fiscalità locale (ad esempio con una revisione delle tariffe TARI e IMU).
Il quarto e quinto comma dell’art. 13-quater prevedono inoltre l’istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili comunque destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’art. 4 del D.L. 50/2017. Tale banca dati contenente le informazioni delle posizioni di tutto il territorio nazionale sarà istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole.
Ogni struttura presente nella banca dati sarà identificata con un codice alfanumerico, il quale dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dell’utenza.
Tale obbligo riguarderà i soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.
Entro il 30 luglio 2019 dovrà essere emanato un decreto dal MIPAAFT indicante: