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Con la risposta ad interpello n. 306/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’utilizzo della superficie catastale per la determinazione della TARI potrà avvenire solo successivamente all’emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia. Fino ad allora bisognerà fare riferimento alla superficie calpestabile.
Attualmente, la tassazione locale dei rifiuti da parte dei comuni avviene mediante la TARI, introdotta dall’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge di Stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) a partire dal 1° gennaio 2014.
Il comma 647 indica che, a regime, la superficie soggetta al tributo sarà pari al 80% della superficie catastale secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
L’Agenzia è intervenuta in risposta ad un contribuente che, rifacendosi alle disposizioni di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 138/1998, riteneva di dover considerare quale superficie utile ai fini TARI la superficie totale “escluse le aree scoperte” presente in visura e che aggiungendo a questa il 30% delle superfici dei balconi si potesse determinare quella soggetta a tributo nella misura del 80%.
Nella risposta offerta ad un contribuente sono principalmente due le precisazioni da porre in evidenza.
La prima riguarda il fatto che, come indicato al comma 645 della L. 147/2013, fino all’attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 647, la superficie delle unità immobiliari assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile.
L’Agenzia ha infatti precisato che “tali ultime disposizioni non risultano ancora completamente attuate, considerato anche che, in tema di revisione del catasto, non è stata emanata la relativa norma di attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23 e, quindi, non è stato possibile emanare il Provvedimento del Direttore previsto al secondo periodo del comma 645”: quindi, per il momento devono essere assoggettate al tributo le superfici calpestabili.
Ne consegue che il comune può utilizzare la superficie catastale nella misura dell’80% solo in sede di accertamento, quando non vi siano dichiarazioni di parte a cui fare riferimento.
Inoltre, l’Agenzia ha chiarito che, come stabilito dal D.P.R. 138/1998, le superfici catastali per gli immobili devono essere assunte tenendo in considerazione anche quelle dei vani accessori a servizio indiretto (soffitte, cantine, ecc.). Le superfici di tali vani non possono però superare il 50% della superficie dei vani principali sommata a quelle dei vani accessori loro diretto servizio.
Pertanto, dato che sulle visure è prevista una “superficie totale” ed una “superficie totale escluse le aree scoperte”, la superficie da prendere in considerazione è quella totale comprensiva delle aree scoperte, in cui queste ultime sono conteggiate in percentuale secondo il tipo di destinazione (es. terrazze scoperte 30%).