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Il legislatore ha più volte cercato di inquadrare la diffusa attività di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, in particolare quella dei raccoglitori di funghi e tartufi. Con la Legge di Bilancio 2019 si è creato un regime fiscale dedicato alle persone fisiche dedite alla raccolta occasionale dei prodotti selvatici non legnosi e piante officinali spontanee (L. 145/2018 art. 1, commi da 692 a 698).
Prima dell’ultimo intervento del legislatore, in base alle modifiche introdotte dalla L.122/2016, coloro che si dedicavano occasionalmente alla raccolta dei tartufi e non disponevano di una partita IVA subivano una ritenuta sui compensi ricevuti. Tal ritenuta a titolo d’imposta, pari all’aliquota IRPEF del primo scaglione (23%) si applicava al 78 per cento dei corrispettivi erogati per la cessione dei tartufi. Infatti, in base all’art. 25-quater del D.P.R. n. 600/1973 veniva riconosciuta una deduzione forfettaria delle spese sostenute da tali soggetti nella misura del 22 per cento.
La norma preesistente era caratterizzata dalla difficoltà di stabilire fino a quando l’attività potesse ritenersi occasionale, cosicché sovente anche coloro che si dedicavano a tale attività in modo sistematico e continuativo tendevano a non avviare un’attività imprenditoriale.
In pratica i soggetti dediti occasionalmente a tali attività, in possesso dei titoli abilitativi di raccolta rilasciati dalle regioni o dagli enti subordinati, non dovevano dichiarare alcun reddito in quanto i compensi erano già tassati alla fonte tramite ritenuta.
Con la Legge 145/2018 il legislatore ha cercato fare chiarezza su quest’attività cercando anche di dare concretezza al concetto di occasionalità. Tale concetto, specificatamente per i raccoglitori di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 a cui è stata aggiunta la raccolta di piante officinali spontanee (art. 3, D.Lgs. 75/2018), è stato ancorato al limite annuo di “7.000 euro di corrispettivi percepiti”.
Per quest’attività occasionale, per la quale non occorre disporre di partita IVA, è stato creato un apposito regime definito con il nuovo art. 34-terdel D.P.R. n. 633/1972. Tale articolo recita: “I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale”.
L’accesso a tale regime prevede semplicemente il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali pari a 100 euro da versare ogni anno entro il 16 febbraio a mezzo F24, utilizzando il codice tributo 1853.
I soggetti che rientrano in questo regime non subiscono pertanto la ritenuta a titolo d’imposta sui corrispettivi ricevuti (art. 25-quater del D.P.R. n. 600/1973).
Il comma 697 dell’art. 1 della L. 145/2018 prevede inoltre che i soggetti che acquistano da coloro che applicano il regime di cui all’art. 34-ter devono emettere un documento di acquisto dal quale risultino:
Inoltre, i cessionari sono tenuti a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili, nonché a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
Come indicato nella circolare 8/E/2019, sotto il profilo soggettivo sono riconducibili a questo regime i raccoglitori occasionali di funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni, e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.
I soggetti che invece intendono procedere alla raccolta dei suddetti prodotti esclusivamente per l’autoconsumo non sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva.
Ciò che non è ancora chiaro è se un soggetto, persona fisica che sia al contempo titolare di una partita IVA possa applicare lo speciale regime previsto dall’art. 34-ter assolvendo ogni obbligo con il pagamento dell’imposta sostitutiva qualora non raggiunga un volume d’affari di 7.000 euro.
Inoltre, stando alla circolare 8/E del 2019, al superamento del volume d’affari di 7.000 euro, il raccoglitore deve aprire una partita IVA con conseguente applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie. Il riferimento al volume d’affari porta a ritenere che l’obbligo IVA sorge dall’anno successivo a quello in cui si è superato il limite, ma anche questo punto andrebbe chiarito.
Infine, c’è da chiedersi se un raccoglitore particolarmente fortunato, che eserciti in via del tutto occasionale tale attività e che rinvenga prodotti per un valore superiore a 7.000 euro sia davvero tenuto ad avere una posizione IVA. Di fatto l’art. 25-quater del D.P.R. n. 600/1973 non è stato abrogato. Egli potrebbe richiedere l’applicazione del precedente regime? Le indicazioni fornite dall’Agenzia stridono con quanto indicato all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 in cui è affermato che per esercizio di impresa si intende l’esercizio per professione abituale di attività commerciali o agricole. Pertanto, le attività occasionali dovrebbero essere escluse dagli obblighi IVA.
Riteniamo che l’Agenzia debba fornire ulteriori chiarimenti sulla materia ponendo rimedio alla scarsa chiarezza del legislatore.