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pacchetto-ortofloro-plus Ripristinato l’obbligo della denuncia fiscale per la vendita di alcolici anche per gli agriturismi

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. l’art. 13-bis del d.l. 34/2019 (“decreto crescita”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, ha ripristinato la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico alcune attività che ne erano state dispensate dal 2017. con la legge 124/2017 (c.d. “legge sulla concorrenza”), infatti, il legislatore aveva espressamente esentato dall’obbligo della denuncia prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 504/1995 gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini. soggetti interessati. tornano pertanto ad essere obbligati alla denuncia fiscale i soggetti censiti nella nota dell’agenzia delle dogane del 2017 n. 113015/ru:. gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 504/1995 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;. la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;. gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;. gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;. la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici;. mense aziendali e spacci annessi ai circoli privati. in particolare, per il settore agricolo, le principali casistiche sono quelle in cui avviene la vendita diretta di bevande alcoliche,nonché gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche per il consumo sul posto e, pertanto, anche gli agriturismi. decorrenza e adempimenti. dato che la legge n. 58/2019 (di conversione del d.l. 34/2019) è entrata in vigore lo scorso 30 giugno, tutte le attività che avevano beneficiato dell’esonero disposto dal d.lgs. 124/2017 tornano ad essere obbligate alla richiesta del titolo abilitativo. come indicato anche nella nota 83760/ru predisposta dalla direzione accise dell’agenzia delle dogane il 18 luglio scorso, dal 2017 l’adempimento era di fatto assorbito dalla comunicazione preventiva che l’impresa presenta al suap. nella nota viene precisato che, ove l’interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l’autorità comunale e del regime amministrativo per esso previsto, non occorre presentare la denuncia all’ufficio delle dogane. resta fermo l’obbligo di munirsi della licenza fiscale di cui al comma 4, art. 29 del d.lgs. 504/1995. nella nota, l’agenzia segnala il rilascio del titolo abilitativo è soggetto all’imposta di bollo (16 euro) e che, nel caso di attivazione del procedimento attraverso il canale suap, tale imposta dovrà essere corrisposta con le modalità individuate dall’autorità comunale competente. ricordiamo infine che la domanda dovrà essere inviata preventivamente in quanto non è ammessa la somministrazione di bevande alcoliche in assenza del rilascio dell’autorizzazione. ad oggi l’unico documento di prassi che illustra il rispristino dell’adempimento è quello del 18 luglio che, combinato con il quadro normativo, parrebbe portare alle seguenti conclusioni:. la denuncia ha validità permanente. pertanto, le aziende che avevano effettuato la denuncia prima della soppressione dell’obbligo non devono presentare una nuova denuncia, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati;. le attività che hanno avviato la loro attività dall’entrata in vigore della legge 124/2017 (dal 29/08/2017) continuano ad esercitare liberamente ma dovranno presentare la richiesta della licenza fiscale. sarebbe quindi auspicabile che l’amministrazione fornisse indicazioni precise per queste due casistiche. ©riproduzione riservata
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