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Con la sentenza 2897/05/2019, la CTP di Milano ha affermato che in fattura l’indicazione della prestazione resa deve essere effettuata con precisione, essendo insufficiente una descrizione generica.
La genericità della descrizione può determinare implicazioni sulla detraibilità IVA e sulla deducibilità dei costi.
Il caso riguarda un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate ed una società che aveva dedotto i costi e portato in detrazione l’IVA relativa ad una fattura caratterizzata da assoluta genericità, poiché priva delle specifiche indicazioni richieste dalla normativa di settore.
Inoltre la società, in sede di processo verbale di constatazione, non aveva fornito ai verificatori alcuna documentazione relativa alle operazioni realizzate e soltanto durante l’accertamento con adesione il contribuente aveva prodotto le lettere di incarico relative ai servizi di procacciamento di affari oggetto delle fatture, i relativi bonifici e le ricevute.
Secondo i giudici di Milano, la condotta del contribuente viola gli obblighi previsti dall’art. 21, comma 1, lettera g) del D.P.R. n. 633/1972 secondo cui la fattura deve contenere “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”.
In altre parole, l’oggetto della prestazione è considerato elemento essenziale del documento e, per tali motivi, l’emittente ha l’obbligo di indicare con esattezza i beni o i servizi ceduti e, di controparte, il destinatario è tenuto ad essere vigile.
Una fattura priva di tale requisito non permette quindi di contabilizzare i costi e detrarre l’IVA afferente poiché non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende tutelare.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, si ricorda che il costo, per poter essere dedotto, deve non solo essere esistente, ma anche inerente: deve quindi trattarsi di una spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa (Corte di Cassazione, sentenza 24.03.2006, n. 6650).
Pertanto, considerando che in presenza di una fattura generica l’onere probatorio ricade sul cessionario, lo stesso potrà provare l’effettiva esistenza ed inerenza dell’operazione fornendo la prova univoca del nesso tra l’operazione e il documento “generico”.
Nel caso in esame, però, il contribuente non aveva fornito comunque la documentazione idonea in quanto, oltre a non presentare data certa, aveva depositato i documenti in ritardo.
Conclusioni
È quindi opportuno prestare particolare attenzione ad una eventuale descrizione generica della prestazione indicata in fattura, poiché la stessa potrebbe comportare: