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Non importa se la mancata raccolta dei rifiuti è stata determinata da cause non ascrivibili al Comune, o comunque, imprevedibili. Qualora il protrarsi del disservizio determini una grave violazione del regolamento del servizio di nettezza urbana, al contribuente spetta comunque una riduzione della cartella del 40%.
Una società con sede nel Comune di Napoli proponeva ricorso presso la CTP contestando una cartella di pagamento con cui si notificava la TARSU per l’anno 2010.
La società aveva documentato il fatto che il Comune non aveva provveduto ed effettuare il servizio nel corso del 2010, ottenendo il riconoscimento di uno “sconto” del 40% dalla CTP in applicazione dell’art. 59, comma 2 del D.Lgs. 507/1993. In base a tale disposizione, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta di rifiuti solidi urbani e assimilati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa.
Il Comune resisteva e, ottenuto il rigetto anche della CTR della Campania, proponeva ricorso per Cassazione.
I giudici hanno ricordato che, in base ad un consolidato orientamento, l’onere della prova dei fatti costituenti l’obbligazione tributaria spetta al Comune, mentre rimane a carico dell’interessato dimostrare il diritto ad eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie (Cass. 4766/2004, 17733/2004, 21250/2017, 13395/2018).
“Una volta provato da parte del contribuente che il servizio di smaltimento rifiuti non è stato reso dal Comune non rilevano situazioni di imprevedibilità o non imputabilità all’ente territoriale del disservizio”.
Pertanto, il fatto obiettivo che il servizio di raccolta non sia stato svolto nella zona in cui insiste l’attività soggetta al pagamento della tassa, ovvero sia comunque stato svolto in grave violazione alle prescrizioni del regolamento di servizio di nettezza urbana relative alle distanze ed alle capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, consente al contribuente di ottenere una riduzione. Inoltre, qualora il regolamento comunale escluda o limiti tale riduzione per cause non attribuibili all’amministrazione o ad eventi imprevedibili, va comunque disapplicato (Cass. 22531/2017).
La Cassazione, con sentenza 22767 del 12/09/19, preso atto degli elementi provanti il disservizio con cui il contribuente aveva già visto accolto il proprio ricorso nei precedenti gradi di giudizio, ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Napoli.
I principi espressi nella sentenza risultano applicabili anche alla TARI: pertanto il contribuente non deve dimostrare la responsabilità dell’amministrazione, risultando sufficiente dimostrare il disservizio.