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La Cassazione, con la sentenza n. 23542/2019, è tornata ad occuparsi di contributi in favore dei consorzi di bonifica, ribadendo il principio secondo cui, in sede di contestazione di una cartella, grava sull’utente l’onere di dimostrare l’assenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio, qualora il proprio fondo sia compreso nel perimetro consortile e non abbia precedentemente contestato il piano di classifica a ripartizione.
Un contribuente proponeva ricorso per contestare alcuni avvisi di intimazione relativi al pagamento dei contributi consortili di un consorzio di bonifica laziale. Il ricorso, pervenuto fino alla CTR, veniva rigettato.
Il consorziato presentava ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che la CTR aveva affermato che il beneficio derivante dall’attività del Consorzio sarebbe stata provata dalla semplice inclusione del bene nel comprensorio di bonifica.
Secondo il ricorrente, la CTR avrebbe quindi omesso di valutare se i benefici derivanti dall’attività consortile avessero determinato un effettivo vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica.
Lo stesso, tramite una perizia, riteneva di aver documentato il fatto che i propri fondi non avevano beneficiato di alcun vantaggio fondiario diretto e immediato.
I giudici di piazza Cavour hanno ribadito come la stessa Corte avesse già precedentemente affermato che, nell’ipotesi in cui i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in mancanza di una contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, tramite prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal Consorzio (Cass. n. 9511/2018; 24356/2018; 23220/2014).
Infatti, le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 11722/2010 avevano affermato che “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte del consorziato in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, […] , all’accertamento dell’esistenza di vantaggi immediati e diretti […]”.
Inoltre i giudici hanno ricordato “che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di un’impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica – l’insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttivi del predetto atti amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato, con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio a carico del contribuente – spetterà al giudice tributario disapplicare, ex art. 7, 5°co., D.Lgs., 546/1992, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo”.
I giudici di legittimità hanno quindi ritenuto conforme la decisione della Commissione Regionale che ha assunto la decisione ponendo l’onere probatorio a carico del consorziato, il quale non avrebbe provveduto a fornire le prove necessarie. Pertanto, per tali aspetti, la sentenza della CTR è stata confermata.