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pacchetto-ortofloro-plus La compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati

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con la manovra correttiva d’estate (dl 31/05/2010 n.78 convertita in legge 30/07/2010 n.122) l’erario pone un ulteriore freno all’istituto della compensazione, che già nel 2010 aveva subito la stretta con il limite dei 15mila euro compensabili per l’iva. la norma all’art. 31, stabilisce infatti che da gennaio 2011 non si può più provvedere all’utilizzo dei crediti fiscali spettanti in compensazione con modello f24 in presenza di somme iscritte a ruolo per debiti erariali e relativi accessori di importo superiore a 1.500 euro per i quali e’ scaduto il termine di pagamento. da quanto sopra emerge che:. la disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, irpef, ires, iva, ecc.) e non riguarda le altre imposte quali,ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali, ecc. per trovare applicazione il divieto in esame deve essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. in caso di violazione del divieto in esame è applicabile la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo qualora si proceda indebitamente alla compensazione. detta sanzione sarà applicata solo nel caso in cui il ruolo abbia natura definitiva, e pertanto non troverà applicazione nel caso in cui il ruolo sia provvisorio oppure sullo stesso penda una contestazione giudiziale o amministrativa (per esempio un ricorso tributario). ©riproduzione riservata
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