Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Per effetto dell'articolo 10 del decreto legislativo 23/2011 (la legge istitutiva dell'Imu "propria") e dell'articolo 26 del "dl Istruzione" (il dl 104/2013, convertito in legge 128/2013) dal 1° gennaio 2014 è stata modificata la tassazione dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di beni immobili a titolo oneroso.
In linea generale si può affermare che ogni trasferimento di immobili (di qualsiasi tipologia) a titolo oneroso cui sia applicabile l'imposta di registro verrà tassato con l'aliquota del 9%, con un minimo di mille euro.
L'aliquota del 12% (sempre minimo mille euro) verrà applicata solo se si tratta di terreni agricoli acquistati da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli Iap (imprenditori agricoli a titolo principale) iscritti nella relativa gestione previdenziale.
Le agevolazioni:
- Per l’acquisto della prima casa verrà applicata l’imposta di registro nella misura del 2%. Cambiano inoltre i requisiti per individuare le case di “lusso” che non possono usufruire di tale agevolazione. Dal primo gennaio 2014 occorre fare riferimento alle sole unità immobiliari classificate in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), a prescindere dalle loro specifiche caratteristiche.
- Continuano ad essere applicabili le agevolazioni PPC agli acquisti di terreni agricoli effettuati da coltivatori diretti o IAP (iscritti nella relativa previdenza agricola) e dalle società IAP. Tale regime consente di applicare l’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa (200 euro per ciascuna), oltre all'1%di imposta catastale.
In tutti i casi in cui si applicheranno queste nuove aliquote del 2, del 9 e del 12 per cento, le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute nella nuova misura fissa di 50 euro cadauna. Al di fuori di questo ambito, tutte le attuali imposte fisse di 168 euro (e quindi, l'imposta fissa di registro e ogni altra imposta fissa ipotecaria e catastale) saranno aumentate e dovute nella misura di 200 euro;
Al fine di meglio comprendere come hanno inciso le modifiche sopra riportate sul carico fiscale applicabile al trasferimento degli immobili, si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa.
Come cambia il prelievo
Nota: (1) la base imponibile è pari al prezzo oppure, se l'acquirente è una persona fisica, alla rendita catastale rivalutata
Fonte: Il Sole24ore