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Negli ultimi anni è rinato un forte interesse dei giovani verso il settore agricolo, con conseguente necessità di prevedere degli incentivi e dei benefici per il ricambio generazionale attraverso il loro ingresso nell’azienda agricola.
Per le ragioni sopra esposte, la Legge Delega n. 154/2016, all’art. 6, ha previsto la possibilità per il giovane imprenditore agricolo di affiancare l’agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato nella gestione operativa ed economica dell’azienda, demandando invece al Governo l’emanazione di un Decreto Legislativo atto a disciplinare il c.d. contratto di affiancamento in agricoltura. A seguito dell’attuazione della Legge Delega, è stata emanata la Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), atta a favorire forme di incentivo per il ricambio generazionale in agricoltura.
Ciò premesso, occorre individuare quali siano le clausole più importanti di un contratto di affiancamento.
L’affiancante deve innanzitutto essere un imprenditore agricolo di età compresa tra i diciotto ed i quarant’anni di età, mentre l’affiancato dev’essere un agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato.
I contraenti sono liberi di determinare le forme di compenso spettanti al giovane collaboratore, potendo, al riguardo, stabilire la sua partecipazione agli utili di impresa. Nel contratto di affiancamento, qualora si opti per la partecipazione del giovane imprenditore agli utili, vanno indicate dettagliatamente le modalità con cui dovranno essere distribuiti. Gli utili di impresa, di norma, vanno calcolati con decorrenza dall’inizio del periodo di affiancamento e tenuto conto dell’anno solare o, al contrario, di quello civile, e possono essere previsti a favore del giovane imprenditore degli acconti, riservandosi le parti di stabilire le partite di dare e avere a chiusura dell’esercizio.
Altro aspetto da non sottovalutare è la previsione delle modalità di subentro del giovane imprenditore agricolo, nell’azienda dell’affiancato, al termine del rapporto di affiancamento, che non può avere durata superiore ai tre anni. La precedente Legge Delega prevedeva, al contrario, soluzioni alternative al subentro, quali l’instaurazione di un contratto di conduzione a favore del giovane imprenditore agricolo o forme di compensazione per il medesimo, in considerazione delle innovazioni tecniche e gestionali o dei miglioramenti fondiari. In ogni caso, anche per la Legge di Bilancio 2018, il subentro del giovane imprenditore agricolo non è immediato, dovendo detta ipotesi essere espressamente contemplata nel contratto di affiancamento.
Può infine accadere che il rapporto di affiancamento si concluda anticipatamente, così che risulti conveniente disciplinare nel relativo contratto anche tale ipotesi. Le parti possono, al riguardo, rinviare alle norme codicistiche, stabilendo che al giovane imprenditore agricolo spetti il rimborso delle spese ed il corrispettivo per l’opera eseguita, fino al momento di esercizio del diritto di recesso, prescindendo dal soggetto che intenda recedere dal contratto.
Particolarmente significativo è il caso di scioglimento anticipato del contratto di affiancamento a causa della volontà manifestata dall’agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato di vendere la propria azienda agricola. Qualora si verifichi tale circostanza, il giovane imprenditore agricolo è titolare di un diritto di prelazione per i primi sei mesi successivi allo scioglimento del contratto di affiancamento, così come era già stato previsto dall’art. 6, comma 1, lett. h), della Legge Delega n. 154/2016.
Si tenga infine a mente la necessità di trascrivere nei pubblici registri il contratto di affiancamento.
Coloro che intendano instaurare un rapporto di affiancamento debbono pertanto porre la dovuta attenzione su alcuni aspetti essenziali, al fine della corretta regolamentazione dei loro reciproci interessi e così da evitare futuri ed eventuali fraintendimenti.
Stefania Avoni, avvocato