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Con una Nota dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto e Cartografia (Nota prot. 17122 del 6 febbraio 2014), in risposta ad un quesito proposto da Confcooperative dello scorso 12 novembre 2013, è stato reso un importantissimo chiarimento che ha messo fine a numerosi problemi interpretativi sorti in merito all’applicazione della disposizione di interpretazione autentica che ha attribuito effetto retroattivo alle domande per il riconoscimento del requisito della ruralità (art. 2, comma 5-ter, D.L. 102/2013).
Si ricorda che tale disposizione attribuisce effetto retroattivo alle domande per il riconoscimento del requisito della ruralità presentate ai sensi del D.L. 70/2011 e all’apposizione della relativa postilla nelle risultanze catastali. Orbene, il problema interpretativo si era creato in relazione ai fabbricati rurali già accatastati in D/10 al momento della presentazione della domanda, poiché per tali immobili non è previsto l’inserimento di alcuna postilla.
A fronte dei chiarimenti richiesti da Confcooperative su questo punto, l’Amministrazione ha chiarito che per gli immobili “strumentali, aventi caratteristiche tali da non risultare assimilabili alle unità tipo o di riferimento dei gruppi delle categorie ordinarie (A, B e C) (…) la ruralità è rinvenibile negli atti catastali dall’attribuzione della categoria D/10 e pertanto, per gli immobili già censiti in tale categoria, non è necessaria alcuna istanza, né l ’apposizione di alcuna annotazione indicante la ruralità”.
In altri termini, per gli immobili di categoria D/10, quale che sia il momento in cui sia stata attribuita la categoria, non sarà effettuata alcuna annotazione in catasto. Pertanto, l’effetto di riconoscimento retroattivo della ruralità di cui all ’art. 2 , comma 5-ter, D.L. 102/2013, sarà collegato esclusivamente alla presentazione della domanda di riconoscimento di ruralità, non anche ad una successiva annotazione.
La Direzione poi precisa che gli effetti del riconoscimento della ruralità sono comunque condizionati al buon esito della verifica compiuta dagli Uffici Provinciali del Territorio sulla veridicità della dichiarazioni e, dunque, sulla effettiva sussistenza dei requisiti di ruralità. In caso di accertamento della non veridicità della dichiarazioni di ruralità, gli Uffici notificano un avviso di accertamento con il quale viene negato il requisito di ruralità a tutti gli effetti. Ne consegue che se alla presentazione della dichiarazione non fa seguito alcun accertamento di diniego della ruralità, la ruralità retroattiva dell’immobile non può essere negata, valendo ad ogni effetto di legge.
Allegato: Nota dell'Agenzia delle Entrate